Pubblicato il: 08/01/2025
Trasmettere agli eredi un patrimonio non è affar semplice! Dietro a un patrimonio ci sono sempre delle persone. Queste possono far parte di un nucleo familiare o, nel tempo, di più nuclei familiari, con eventuali criticità di tipo relazionale tra i rispettivi componenti.
Diversi, tuttavia, sono gli strumenti giuridici che il nostro ordinamento mette a disposizione per pianificare il passaggio generazionale. Di seguito si focalizzano i più interessanti.
Sconti fiscali
In via generale l'art. 2, comma 48 del D.L. n. 262/2006 prevede l'applicazione di un'aliquota del 4% sui trasferimenti di beni e diritti a causa di morte in favore del coniuge o dei parenti in linea retta, ascendenti e discendenti, sul valore complessivo netto, eccedente – per ciascun beneficiario – la quota di 1 milione di euro.
Sul punto, tuttavia, occorre segnalare che, a partire dal mese corrente di gennaio, trovano applicazione le disposizioni in materia di trasferimenti introdotte dal D. Lgs. 18 settembre 2024, n. 139.
In base alle nuove previsioni i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta in materia di successioni e donazioni.
L’esenzione, tuttavia, non è assoluta, ma subordinata – in caso di trasferimenti di aziende o rami di esse – alla condizione che si mantenga fede all’impegno del proseguimento dell’esercizio dell’attività di impresa da parte dei beneficiari, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
In caso di quote sociali o di azioni il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile per un periodo non inferiore a cinque anni (“holding period”). Rileva, a tal fine, la “maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”.
A questo scopo gli aventi causa devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto.
Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.
Rivalutazione fiscale delle partecipazioni
La manovra finanziaria del 2025 ha stabilizzato la disciplina agevolativa di cui alla L. 448/2001: si consente, così, anche per l'anno corrente la rivalutazione fiscale delle partecipazioni, senza prevedere aliquote differenziate a seconda del periodo di possesso. In tal modo s'incentivano i soci «storici» delle aziende familiari ad aprire il capitale, vendendo le partecipazioni con una tassazione più favorevole del capital gain.
L’imposta sostitutiva da pagare per la rideterminazione del valore delle quote e partecipazioni societarie è stata fissata, per il 2025, nella misura del 18%. Al riguardo si rammenta che, per gli anni di imposta 2023 e 2024, l’aliquota era del 16%.
I beneficiari della norma agevolativa sono in particolare:
- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparate;
- gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa.
Pertanto, per l’anno 2025, si potranno affrancare – sino al 30 novembre 2025 – i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2025 e ciò pagando un’imposta sostituiva pari al 18% del relativo valore alla data del 1° gennaio 2025, valore da determinarsi come segue:
- per le quote e partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, possedute alla data del 1° gennaio 2025, mediante apposita perizia giurata di stima da formalizzare entro il 30 novembre 2024 (il valore periziato va riferito all’intero patrimoniale sociale);
- per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2025, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024. Per tali titoli, quote, diritti il valore sul quale applicare l’imposta sostitutiva non va, pertanto, determinato con perizia (come previsto per le partecipazioni non negoziate), ma lo stesso è dato dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024 (ossia nell’ultimo mese antecedente la data di riferimento del valore di tali titoli, quote e diritti, individuato nel 1° gennaio 2025).
Ma cosa succede se una partecipazione societaria che sia stata oggetto di rivalutazione (con pagamento della relativa imposta sostitutiva) venga donata o si trasferisca a seguito di successione mortis causa?
La norma di riferimento è l’art. 68 T.U.I.R., che al comma 6 dispone conseguenze diverse a seconda che si verifichi l’uno o l’altro evento.
In caso di donazione, il donatario subentra anche nella posizione fiscale del donante, potendo in tal modo avvalersi, in caso di successiva cessione della partecipazione, del valore risultante dalla rideterminazione a suo tempo posta in essere dal donante. In pratica con la donazione non si perdono gli effetti di un’eventuale rivalutazione posta in essere dal donante.
Diversamente, in caso di successione mortis causa, l’erede non subentra nella posizione fiscale del defunto e non potrà quindi avvalersi, in caso di successiva cessione della partecipazione, del valore risultante dalla rideterminazione a suo tempo posta in essere dal defunto; il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione non sarà, per l’erede, quello maturato in capo al defunto, ma corrisponderà al valore della partecipazione indicato nella dichiarazione di successione (valore che potrà essere notevolmente inferiore a quello derivato dalla rivalutazione posta in essere dal defunto, dato che – ai fini dell’imposta di successione – il valore da indicare è quello contabile, risultante dall’ultimo bilancio approvato, escluso il valore di avviamento.
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