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Nuovo Codice della Strada, fino a 3mila euro di multa se guidi l’auto di un altro senza rispettare queste regole: i casi

Pubblicato il: 14/01/2025

Che si tratti di un prestito temporaneo, di un’auto condivisa o di una situazione in cui si è chiamati a guidare per conto di qualcun altro, è fondamentale essere consapevoli di come il proprio comportamento al volante possa influenzare sia il proprietario del veicolo che se stessi.
Quando ci si mette alla guida di un’auto di qualcun altro, la responsabilità infatti aumenta notevolmente. Prima di tutto, è essenziale ricordare che, in caso di incidente o danno, il proprietario dell’auto potrebbe dover affrontare conseguenze sia legali che economiche. Anche se il conducente è coperto da assicurazione, potrebbero esserci delle implicazioni, come il rischio di aumenti nel premio assicurativo.
Inoltre, il proprietario dell’auto potrebbe avere delle clausole specifiche all’interno del contratto di assicurazione che limitano l'uso del veicolo da parte di persone non autorizzate. In alcuni casi, l’assicurazione potrebbe non coprire danni se il conducente non è stato preventivamente autorizzato dal proprietario.
Occorre assicurarsi che la polizza assicurativa includa una clausola per “conducenti occasionali”, che permette ad altre persone di guidare l’auto assicurata.

È quindi fondamentale chiarire in anticipo le condizioni con cui si è autorizzati a usare il veicolo.

Ritornando al quesito di partenza, si segnala che le regole e le restrizioni che riguardano il poter prestare o meno l’auto a qualcun altro sono contenute nell’articolo 94 del Codice della Strada, che è stato introdotto nel 2014 ed è tuttora in vigore. Il testo, al comma 4-bis, stabilisce che chiunque può guidare una macchina di cui non è proprietario, ma in alcuni casi esiste un limite temporale.
È quindi legale guidare un’auto intestata a un’altra persona, purché si disponga di una patente di guida valida per il tipo di veicolo che s'intende guidare e l’assicurazione del veicolo copra l’uso da parte di terzi. Tuttavia, ci sono alcune considerazioni importanti da tenere a mente.

Familiari e conviventi del proprietario possono guidare l’auto per tutto il tempo necessario. In caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, infatti, queste potranno verificare negli appositi database l’appartenenza del conducente al nucleo familiare. Quindi, ad esempio, una moglie può dare la propria auto al marito o ai figli, e viceversa, senza doversi preoccupare della durata del prestito. Fanno eccezione i neopatentati, per i quali sono in vigore specifiche restrizioni relative alla potenza del motore: nello specifico il rapporto peso/potenza massimo per una vettura guidabile da un neopatentato è, infatti, pari a 75 kW per tonnellata, ossia 101,9 Cv per 1.000 kg, mentre la potenza complessiva, anche nel caso di vetture elettriche o ibride plug-in, è di 105 kW, corrispondenti a 142 Cv.


Diverso è il caso, ad esempio, di un amico o di una persona che non sia parte del nucleo familiare: se il veicolo è a disposizione del soggetto in questione per un periodo superiore a 30 giorni è necessario comunicare alla Motorizzazione Civile l’avvenuto cambio di conducente. Anche un familiare che non convive con il proprietario del veicolo – ad esempio un figlio che risiede in un luogo diverso dai genitori – viene considerato estraneo al nucleo, e deve quindi rispettare il limite dei 30 giorni e, nel caso, procedere con la comunicazione alla Motorizzazione Civile.

Per chi ha bisogno di usare in maniera regolare, per più di 30 giorni, un’auto intestata a qualcun altro esiste l’opzione del contratto di comodato d’uso, un accordo formale che autorizza l’utilizzo del veicolo a tempo indeterminato o per un lasso temporale preciso. Il comodato va registrato alla Motorizzazione Civile compilando il modulo TT2119 e fornendo una dichiarazione firmata dal proprietario dell’auto.

Per chi non rispetta queste regole sono previste sanzioni amministrative, che partono da circa 700 euro e possono arrivare a superare i 3 mila euro; inoltre – si legge nel testo del Codice della Strada – “la carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse”.


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