Pubblicato il: 14/03/2025
Per accedere ai benefici previsti dalla legge – si rammenta – è necessario ottenere il riconoscimento della disabilità, che si concretizza attraverso l'attribuzione di una percentuale di invalidità civile superiore al 33%. Fino a tale soglia non sono previsti vantaggi. La determinazione del grado di invalidità si basa sulle tabelle di cui al Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, che stabiliscono i criteri per valutare la riduzione della capacità lavorativa. In pratica, la gravità della disabilità viene riconosciuta in relazione alle patologie che determinano una significativa diminuzione della capacità di lavorare.
Adesso, un ulteriore passo importante si sta compiendo nella direzione della tutela dei lavoratori con patologie invalidanti. Si fa riferimento al nuovo testo, attualmente all'esame del Parlamento, che istituzionalizza una serie di misure a favore dei lavoratori, sia pubblici che privati, affetti da malattie invalidanti. La proposta di legge si basa sul bilanciamento tra l'interesse del datore di lavoro a mantenere la continuità dell'attività lavorativa e quello del lavoratore a conservare il posto di lavoro, anche quando, per cause oggettive, non sia in grado di svolgere la propria attività lavorativa.
Si analizzano di seguito i punti focali del provvedimento.
Congedo di 24 mesi
I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi.
Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa (dipendente o autonoma).
L’assenza non è computabile nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ferma restando la facoltà di riscattarla ai fini pensionistici mediante versamento dei relativi contributi. Al termine del congedo, il lavoratore dipendente ha diritto, ove possibile, all’accesso prioritario alla modalità di "lavoro agile", istituto – questo – annoverato di recente dalla giurisprudenza di legittimità nell’ampia categoria di "accomodamenti ragionevoli" (Cass. Civ., sent. 605/2025).
Per la fruizione del congedo sarà sufficiente il rilascio della certificazione della malattia da parte del medico di medicina generale, o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata che ha in cura il lavoratore.
Sostanzialmente il congedo potrà essere utilizzato per conservare il posto di lavoro al termine del "periodo di comporto", cioè l’assenza giustificata dal servizio, che va da 3 mesi ai 6 mesi per il settore privato, salvo disposizione dei CCNL più favorevoli, o ammonta di solito a 18 mesi nel corso di un triennio nel pubblico in base alla contrattazione collettiva di riferimento.
Tutele per i lavoratori autonomi
In presenza delle suddette patologie, l'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente è sospesa per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare. Attualmente, in via generale, per i casi di malattia, gravidanza o infortunio la normativa vigente (art. 14 della L. 22 maggio 2017, n. 81) riconosce tale sospensione in favore dei suddetti lavoratori per un massimo di 150 giorni, senza diritto al corrispettivo e previa richiesta del lavoratore.
Permessi per visite mediche
Sono previste ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Permessi che vanno riconosciuti ai genitori se il malato oncologico grave è il figlio minore che deve essere accompagnato. Per i lavoratori privati, si prevede un anticipo da parte del datore di lavoro con successivo rimborso da parte dell’INPS. Viceversa, per il pubblico le varie amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale che fruisce dei permessi.
Premi di laurea
Il testo prevede, infine, un fondo da 2 milioni di euro annui per l’istituzione di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti oncologici, riconoscimenti da assegnare a giovani meritevoli che hanno concluso gli studi nelle facoltà di medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.
Ma come si può favorire la promozione dei nuovi strumenti di tutela?
Al riguardo si segnala il ruolo svolto dall'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, al quale compete l'esercizio di stringenti poteri di verifica, al fine di contrastare i fenomeni di discriminazione in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole.
Il Garante può infatti svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori. Egli valuta le segnalazioni ricevute e, nel caso in cui un'amministrazione pubblica adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale la parte lamenti una violazione dei diritti della persona con disabilità, una discriminazione o lesione di interessi legittimi, emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate e, ove possibile, propone il ricorso all'autotutela amministrativa entro novanta giorni.
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