Pubblicato il: 18/03/2025
Accedono al regime forfettario i contribuenti che, nell'anno precedente, hanno contemporaneamente:
- rispettato il limite di fatturato per il regime forfettario, ovvero ottenuto ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000 (il limite per l'annualità 2019 era € 65.000);
- spese per un importo complessivo non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di sostenuto lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.
Al fine di assicurarsi che i soggetti, i quali scelgono questo regime, rispettino effettivamente i requisiti previsti dalla legge e compilino correttamente la dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate ha intensificato l'attività di controllo, concentrandola su diversi aspetti chiave:
- soglia dei ricavi e compensi: come si anticipava, il limite per poter accedere al regime forfettario è attualmente fissato a 85.000 euro di ricavi o compensi annui; qualsiasi superamento di questa soglia comporterebbe la fuoriuscita dal regime;
- spese per dipendenti e collaboratori: i forfettari non possono superare i 20.000 euro di spese relative a collaboratori e dipendenti; questo tetto sarà oggetto di controllo per prevenire gli abusi;
- altri redditi: saranno esaminati eventuali redditi da lavoro dipendente o pensione superiori a 30.000 euro, che escluderebbero il contribuente dall'accesso al regime;
- possibili irregolarità contrattuali: un'attenzione particolare sarà rivolta ai contribuenti che potrebbero aver trasformato un rapporto di lavoro subordinato in autonomo, pur mantenendo caratteristiche di dipendenza;
- aliquota agevolata del 5%: anche l'applicazione dell'aliquota agevolata per i primi cinque anni di attività sarà oggetto di rigorosi controlli.
Ed è notizia di questi giorni che sono stati già notificati gli schemi di accertamento per le annualità 2019 ai contribuenti che hanno utilizzato il regime forfettario in assenza dei requisiti previsti dalla legge.
Attraverso lo schema di atto, l'Amministrazione finanziaria informa il contribuente delle violazioni contestabili e dei motivi alla base della tesi erariale. Questa comunicazione preliminare, nell'ambito dell'accertamento tributario, consente al contribuente di esercitare il proprio diritto al contraddittorio, proponendo controdeduzioni prima dell'emissione dell'atto definitivo.
È una fase delicata, in cui ogni azione o omissione può influire in modo significativo sull'esito della procedura accertativa. Comprendere l'importanza di questo documento è essenziale per evitare errori e sanzioni. Il regime forfetario – si rammenta – cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.
Di regola, la notifica dello schema di atto deve essere inviata almeno 60 giorni prima dell'avviso di accertamento e contenere tutti gli elementi utili al contribuente per formulare controdeduzioni.
Il contribuente a sua volta può:
- presentare una controdeduzione spiegando la propria situazione.
- aderire all'atto.
Esempio pratico
Supponiamo che l'Agenzia delle Entrate contesti a Luca Forty – che esercita l'attività di editore come ditta individuale da tre anni costituita – la mancata dichiarazione di un conto corrente estero detenuto a Panama. In questo caso, la pretesa deriva dalla violazione delle normative sul monitoraggio fiscale e dalle presunzioni legate ai redditi.
Il contribuente può presentare una controdeduzione spiegando la propria situazione.
Una seconda opzione da valutare è quella dell'adesione all'atto. Si tratta, quest'ultima, dell'opzione da prendere in considerazione quando si riconosce in parte la validità delle contestazioni, ma si vuole evitare un contenzioso lungo e costoso. La procedura di opzione deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto.
I vantaggi dell'istanza di adesione sono legati alla riduzione delle sanzioni, fino a 1/3 del minimo previsto dalla legge per la violazione contestata.
Esempio di accertamento e sanzione
L'Agenzia delle Entrate con un accertamento riconosce che, nel 2019, Luca ha sbagliato nel calcolare il limite di ricavi di 65.000 euro, in quanto ha aperto Partita Iva il 1° dicembre 2019 e non ha considerato che il limite di ricavi era da ragguagliare ad anno.
Il limite di ricavi non era infatti pari 65.000 euro, come Luca pensava, bensì pari a (65.000 x 31)/365 = 5.520,55 euro.
L'imposta che Mario avrebbe dovuto pagare in regime ordinario, considerando come unica detrazione quella da lavoro autonomo, era pari a 2.570 euro.
L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, stabilito di applicare la sanzione base del 90%, aumentata del 10% in quanto la violazione è relativa al limite di ricavi e il reddito accertato (15.000 euro) supera per più del 10% il reddito dichiarato (11.700 euro).
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