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Lavoratori, no all’anticipo del TFR in busta paga con cadenza mensile, è illegittimo: ecco le novità e i chiarimenti

Pubblicato il: 28/04/2025

Il rateo mensile del TFR è la quota che matura ogni mese a favore del lavoratore subordinato per il suo trattamento di fine rapporto, disciplinato dall'art. 2120 del c.c.. In sostanza è una sorta di “accantonamento mensile virtuale”, che il datore di lavoro calcola per sapere quanto TFR sta maturando il dipendente nel corso dell’anno.

Ebbene, sullo specifico tema dell'anticipo del TFR in busta paga, con la nota n. 616 è recentemente intervenuto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro che – come è noto – ha anche la funzione di fornire orientamenti interpretativi in tema di applicazione pratica delle norme, utili a imprese, consulenti del lavoro e operatori giuridici per capire come lo stesso ente intenda applicare le regole in sede ispettiva. L'intervento in oggetto è scaturito a seguito della richiesta di parere in merito alla legittimità della prassi dell'anticipo suddetto, riscontrata dal personale ispettivo nelle proprie attività e con particolare riferimento ai contratti stagionali e a tempo determinato.

Dopo aver accennato al fatto che l'istituto è ampiamente regolato dal citato art. 2120 c.c. il quale, nei primi cinque commi, individua i criteri di calcolo del trattamento di fine rapporto, mentre nei commi successivi disciplina le condizioni in presenza delle quali – su richiesta del lavoratore – si applica il diverso istituto della anticipazione del TFR, l'Ispettorato affronta nel merito la questione postagli.

In sostanza, per questo ente, il trasferimento automatico e continuativo del citato rateo mensile in busta paga non è possibile e le parti del rapporto di lavoro – datore e dipendente – non possono, quindi, accordarsi previamente per modulare il versamento del trattamento in oggetto che, come dice il nome, di regola è liquidato alla fine dell'esperienza lavorativa (per pensionamento o altra causa). Se infatti fosse ammesso questo accordo, il trasferimento del rateo mensile TFR rappresenterebbe soltanto una integrazione retributiva, con conseguenti ricadute – si legge nella nota – anche sul piano contributivo. E rimarchiamo che la ratio dell'istituto introdotto dal legislatore è quella di garantire, al dipendente, un sostegno economico al termine del rapporto.

Viceversa l'Ispettorato afferma che la pattuizione collettiva o individuale potrà avere ad oggetto una anticipazione dell'accantonamento maturato alla data dell'accordo stesso. La nota si conclude con i chiarimenti sulle funzioni di competenza degli ispettori i quali, nei casi in cui si dovesse riscontrare una simile irregolarità, dovranno intimare all'azienda inadempiente di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate, con l'adozione di un provvedimento di disposizione immediatamente esecutivo ex art. 14 d. lgs. 124/2004.

Infine, nell'ipotesi della violazione di tale provvedimento, al terzo comma dell'articolo appena citato si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa fino a 3mila euro, gravante sul datore di lavoro.


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