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Lavoratori, puoi essere licenziato per pause pranzo troppo lunghe o uscite anticipate: nuova sentenza di Cassazione

Pubblicato il: 30/04/2025

Nel contesto del diritto del lavoro italiano, la figura del quadro aziendale occupa una posizione intermedia tra impiegati e dirigenti. Si tratta di un ruolo caratterizzato da responsabilità elevate e da una certa autonomia decisionale, ma che non raggiunge i livelli apicali propri della dirigenza. Questo status professionale suscita, spesso, dubbi circa l’obbligo di rispettare un orario di lavoro prestabilito. Comportamenti come il prolungamento non autorizzato delle pause o l’uscita anticipata dall’ufficio, seppur giustificati da un’apparente autosufficienza operativa, possono determinare conseguenze disciplinari rilevanti.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9081 del 6 aprile 2025, si è pronunciata sulla questione, statuendo che, in assenza di deroghe specifiche, anche i quadri devono rispettare l’orario previsto dal contratto di lavoro. La reiterazione di comportamenti in violazione può, infatti, integrare una giusta causa di recesso.

Quando l’orario di lavoro non è vincolante: le eccezioni previste dalla legge
Il d.lgs. 66/2003 (Norme in materia di orario di lavoro, all’art. 17, stabilisce alcune deroghe alle regole generali sugli orari. In particolare, talune categorie di lavoratori, per la natura delle loro funzioni, possono essere escluse dai limiti su durata settimanale, riposi e lavoro notturno. Tra queste, spiccano due figure:

  • i dirigenti: soggetti che esercitano funzioni di direzione generale o gestiscono rami aziendali autonomi, con pieni poteri gestionali e responsabilità strategica;
  • il personale direttivo con poteri autonomi: soggetti che, pur non essendo formalmente dirigenti, hanno effettiva autonomia decisionale nella gestione di settori aziendali rilevanti, con diretta responsabilità sui risultati.
Il quadro è escluso dai vincoli sull’orario? Solo in casi eccezionali
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il quadro non rientra automaticamente tra le categorie escluse dalle limitazioni orarie ex art. 17 d.lgs. 66/2003. La Cassazione, nell’ordinanza richiamata, ha chiarito che, salvo determinate condizioni di fatto (come autonomia gestionale piena, poteri rappresentativi, responsabilità comparabili a quelle dirigenziali), il quadro è soggetto al rispetto dell’orario di lavoro contrattualmente stabilito.
Laddove il CCNL applicabile preveda specificamente un orario settimanale e giornaliero anche per i quadri, il vincolo diventa ancor più stringente. E tale era il caso analizzato dalla Suprema Corte.

Pause pranzo troppo lunghe e uscite anticipate: quali rischi corre il quadro?
Quando un quadro allunga arbitrariamente la pausa pranzo o termina la giornata lavorativa in anticipo, senza un’autorizzazione preventiva o un accordo con l’azienda, si configura una violazione contrattuale. Se la condotta diventa abituale e produce effetti rilevanti sull’organizzazione aziendale, può costituire un illecito disciplinare.
Nella controversia decisa dalla Cassazione, il lavoratore aveva sistematicamente raddoppiato la durata della pausa prevista – passando da 60 a circa 120 minuti – senza alcun permesso, pur sapendo di dover osservare l’orario stabilito dal contratto collettivo. Nonostante l’assenza di precedenti disciplinari, la Corte ha confermato che la gravità e la reiterazione del comportamento giustificavano la risoluzione immediata del rapporto per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 del c.c..

Il CCNL può impedire il licenziamento in questi casi?
Un elemento chiave nella valutazione della legittimità del licenziamento è l’impianto sanzionatorio previsto dal contratto collettivo. Tuttavia, è bene evidenziare che l’elenco delle infrazioni e delle relative sanzioni contenuto nel CCNL ha valore indicativo, non assoluto. Il giudice, infatti, può stabilire che una condotta – anche se non sanzionata con licenziamento nel CCNL – abbia comunque una gravità tale da integrare una giusta causa.
Esiste però un’eccezione rilevante: quando il contratto collettivo prevede, in modo chiaro e vincolante, che una determinata infrazione comporti soltanto una sanzione conservativa (ad esempio sospensione o multa), il licenziamento non può essere considerato legittimo. Tuttavia, anche in questi casi, il datore di lavoro può ricorrere al recesso se sussistono circostanze aggravanti specifiche o se emerge che le parti sociali non intendevano escludere il licenziamento nei casi più gravi (Cass. 8621/2020; Cass. 36427/2023).
Nel caso in questione, la Cassazione ha riconosciuto che il comportamento del quadro non rientrava tra le ipotesi di sanzione conservativa obbligatoria previste dal CCNL applicabile. Pertanto, il datore era legittimato a esercitare il potere disciplinare nella forma più grave, ossia la risoluzione per giusta causa.

Orario flessibile? Non sempre per i quadri
In definitiva, la qualifica di quadro non esonera automaticamente dal rispetto degli orari di lavoro. Solo chi esercita funzioni direttive equivalenti a quelle dirigenziali può essere esentato dai limiti di legge. La reiterata violazione delle regole sugli orari – specie in presenza di un CCNL che le disciplina chiaramente – può compromettere il rapporto fiduciario tra azienda e lavoratore, rendendo legittimo anche il licenziamento immediato.


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