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Concorsi pubblici, vincere un concorso non ti garantisce l’assunzione, priorità alla mobilità: nuova sentenza

Pubblicato il: 08/05/2025

In via generale, in materia di reclutamento nell'ambito delle amministrazioni pubbliche sono enucleabili due fasi:
  • la prima riconducibile ad una scelta discrezionale organizzativa, relativa al se procedere alla copertura del posto vacante, di esclusiva pertinenza dell'ente. Si tratta di una determinazione dirigenziale da ponderare anche alla luce di eventuali vincoli assunzionali al contenimento della spesa pubblica, considerato che il costo per personale costituisce un importante segmento di spesa di parte corrente, capace di incidere pesantemente sull'equilibrio di bilancio dell'ente;
  • la seconda attiene al come, alla scelta cioè delle modalità di reclutamento le quali, in linea di massima approssimazione, si snodano attraverso l'alternativo ricorso all'istituto della mobilità, all'utilizzo di graduatorie ancora vigenti o all'indizione di un concorso pubblico.

Sul punto, sembra utile rammentare che, per "mobilità", nelle amministrazioni pubbliche si fa riferimento allo spostamento dei dipendenti da una sede all’altra all’interno della stessa Amministrazione (mobilità interna) oppure da una amministrazione a un’altra (mobilità esterna).

Nella prima fattispecie il dipendente non cambia datore di lavoro e si verifica soltanto una modifica della sede di lavoro. Nel caso di mobilità esterna, invece, si realizza un cambiamento del datore di lavoro, con il conseguente inserimento nel ruolo di un’amministrazione differente da quella originaria di appartenenza.

La mobilità, inoltre, è su base volontaria, quando il dipendente – interessato a spostarsi da un’Amministrazione a un’altra – prende parte a un bando di mobilità in entrata, indetto dall’ente di destinazione.
Una volta stabilito di coprire il posto, incombe sull'Amministrazione l'obbligo di motivare la scelta del metodo di reclutamento, tenendo conto delle graduatorie vigenti e argomentando l’iter logico che ha condotto all'eventuale scelta di non utilizzarle.

La vicenda all'esame del Consiglio di Stato

Nel 2022, una dipendente di categoria B3 di un Comune della regione Sardegna aveva vinto un concorso per passare in categoria C1. La sua posizione si era così liberata. Tuttavia, invece di sostituirla con un nuova posizione B3, il Comune aveva deciso di trasformare il posto vacante in un altro C1. Nel Piano triennale del personale 2022-2024 l’amministrazione aveva previsto che quel nuovo posto sarebbe stato coperto attingendo alle graduatorie esistenti, come quella in cui figurava la ricorrente. Al contrario, con il successivo Piano 2023-2025, l’ente aveva scelto di dare precedenza alle istanze di mobilità volontaria e solo in un secondo momento di avviare lo scorrimento della graduatoria. La candidata ha quindi fatto ricorso, sostenendo che la scelta fosse illegittima e motivata in modo insufficiente.


La decisione
Con la sentenza 11 aprile 2025, n. 3140, i giudici del Consiglio di Stato, ribaltando la decisione del TAR Sardegna (che aveva accolto le istanze della ricorrente), ha escluso che l'istituto dello scorrimento delle graduatorie concorsuali possa essere utilizzato per la copertura di posti di nuova istituzione, e questo al fine di evitare che le amministrazioni possano essere indotte a modificare la pianta organica, al fine di assumere uno dei candidati inseriti in graduatoria, anche di altri enti, i cui nomi siano già conosciuti.

In particolare si richiama, in punto di diritto, l'art. 91, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, laddove dispone che "per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo".
Al riguardo il Consiglio di Stato ha precisato che la norma appena citata "nella parte in cui esclude l'utilizzo per scorrimento delle graduatorie concorsuali di idonei derivanti da precedenti concorsi nel caso in cui i posti in questione siano stati istituiti successivamente all'indizione del concorso medesimo, afferma un principio generale valido per tutte le Amministrazioni pubbliche" (C.d.S., Sez. III, n. 4999/2014 e n. 4438 /2014).

Ciò in quanto – a tutela dei principi di imparzialità e trasparenza che guidano l'operato della P.A. – si vuole evitare che le Pubbliche Amministrazioni possano essere indotte a modificare la pianta organica, al fine di assumere uno dei candidati inseriti in graduatorie, anche di altri enti, i cui nomi siano già conosciuti.
Il Collegio conclude, quindi, affermando il principio secondo cui si deve ritenere che il vincolo stabilito dall'art. 91 citato sia valido e preponderante rispetto all'estensione della validità delle graduatorie.


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