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Superbonus 2025, ecco come sbloccare la cessione del credito in attesa di accettazione in banca: novità Agenzia Entrate

Pubblicato il: 18/05/2025

Negli ultimi anni, i contribuenti hanno avuto a propria disposizione un ampio ventaglio di incentivi e bonus, tra cui spicca sicuramente il Superbonus. Tra le principali opportunità, rileva quella relativa alla possibilità di trasformare le detrazioni fiscali in liquidità immediata grazie alla cessione del credito o allo sconto in fattura. Questa scelta, prevista dall’art. 121 del decreto "Rilancio" (d.l. 34/2020), ha permesso a molte persone di non dover attendere la compensazione nella dichiarazione dei redditi. Cosa succede, però, se la banca – o altro soggetto cessionario – non accetta subito il credito?
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 130 del 13 maggio 2025, chiarisce proprio questo punto, affrontando il caso di un istituto di credito che, pur avendo ricevuto la comunicazione di cessione, non ha fornito alcun esito.

Quando il credito resta “in attesa di accettazione”
La vicenda ha ad oggetto una società che aveva effettuato lavori agevolati con Superbonus nel 2022, trasmettendo due comunicazioni di cessione al Fisco: la prima accettata e incassata, la seconda rimasta sospesa con lo status “in attesa di accettazione”. Come stabilito dalla circolare 33/E del 2022, nella piattaforma dell’Agenzia gli status del credito si dividono in tre categorie: “in attesa”, “accettate” o “rifiutate”.
Finché il credito rimane nello stato “in attesa”, il cedente non può utilizzarlo né in compensazione con il modello F24, né inserirlo nella dichiarazione dei redditi.
Spetta, dunque, al cessionario scegliere se accettare il credito e renderlo utilizzabile, oppure rifiutarlo, così da liberare il cedente.
Non è previsto alcun intervento d’ufficio da parte del Fisco: l’onore di sollecitare l’istituto finanziario affinché prenda una decisione tempestiva grava sul contribuente – cedente.

Cosa fare se la banca accetta o rifiuta il credito
Se la banca accetta, il credito sarà utilizzabile in compensazione rispettando i termini originari ai sensi dell’art. 121, comma 3, d.l. 34/2020.
In caso contrario, il credito ritorna al cedente, che potrà:

  • utilizzare la detrazione fiscale in dichiarazione, suddividendola nelle 4 rate previste originariamente (dal 2022 al 2025). Per le prime due rate, occorrerà presentare dichiarazioni integrative per il 2022 e il 2023, vista la scadenza dei termini ordinari;
  • procedere a una nuova cessione del credito con una nuova comunicazione secondo la previsione dell’art. 121.
È importante tenere a mente che, fino a quando il credito resta “in attesa”, il cedente non può in alcun modo usarlo, poiché il blocco è previsto dalla legge e non dipende da una scelta personale.

Ripartizione decennale del Superbonus: cosa cambia?
Per i contribuenti che non riescono a cedere il credito o non hanno capienza fiscale, il legislatore ha previsto, con il d.lgs. 11/2023, la possibilità di ripartire le detrazioni del Superbonus 110% in 10 rate annuali di pari importo, invece delle 4 ordinarie. Questa opzione è valida solo per le spese sostenute nel 2022 e non cedute.
Attenzione però, perchè la norma impone condizioni precise:

  • la scelta va esercitata esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023, purché la prima rata (2022) non sia stata già dichiarata;
  • la decisione è definitiva e non reversibile;
  • non è possibile correggere o cambiare questa opzione tramite dichiarazioni integrative, che servono solo per rettificare errori od omissioni.
Nel caso in esame, se la banca rifiuta il credito, la società dovrà tornare alla suddivisione in 4 rate o tentare una nuova cessione: la dilazione decennale non potrà più essere applicata.

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