Pubblicato il: 24/05/2025
Adesso, dunque, indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, ovvero le imprese agricole.
Il decreto-legge citato introduce un graduale obbligo, per le imprese italiane, di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando tra grandi, medie, piccole e microimprese. In particolare:
- le medie imprese (tra 50 e 250 dipendenti) avranno ulteriori sei mesi di tempo, fino al 30 settembre 2025, per stipulare tali contratti;
- le micro e piccole imprese, che costituiscono la maggior parte del tessuto produttivo italiano, vedranno il termine per l'obbligo posticipato al 31 dicembre 2025;
- le grandi imprese con più di 250 dipendenti avevano l'obbligo di stipulare la polizza entro il 31 marzo 2025, con un periodo di tolleranza di 90 giorni fino al 30 giugno, al fine di consentire alle aziende senza contratto di adeguarsi all'obbligo.
In una nota ministeriale si specifica che le imprese che non rispetteranno tale obbligo non potranno usufruire di ulteriori incentivi statali o risorse pubbliche per sviluppare la propria attività.
Al fine di garantire una chiara ed efficace attuazione dell’obbligo e per coinvolgere le parti interessate nella fase di conversione in legge, è stato istituito un tavolo di monitoraggio dei fenomeni di mercato che includerà rappresentanti delle categorie produttive e dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).
Di seguito un riepilogo dei punti essenziali introdotti con le nuove previsioni normative:
- devono essere assicurati solo gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un titolo valido o la cui ultimazione risale a quando il titolo edilizio non era obbligatorio. Sono "esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione";
- agli immobili non assicurabili non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;
- nel caso di immobili assicurati dall'imprenditore, ma di proprietà di terzi, l’indennizzo spettante sarebbe corrisposto al proprietario del bene, che deve utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità;
- per il valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile o il costo di rimpiazzo dei beni mobili o, ancora, il costo di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso;
- l’obbligo di assicurare riguarda i beni elencati dall’art. 2424, comma 1, c.c., sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3), “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa” (art. 1-bis, comma 2 del D.L. 155/2024).
Ma l'imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
Come chiarito dallo stesso Ministro delle Imprese e del Made in Italy, se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa, ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività stessa.
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