Pubblicato il: 29/06/2025
Con l'odierno assetto normativo del C.d.S., è importante sapere che non è sufficiente attraversare sulle strisce pedonali, per non rischiare alcuna sanzione amministrativa pecuniaria. La legge raccomanda, infatti, non soltanto di spostarsi da un lato all'altro della strada usando le apposite strisce, ma anche di non farlo in modo pericoloso, imprevedibile e disattento. Il comma 2 dell'art. 190 del Codice della strada, che disciplina il comportamento dei pedoni, è chiaro: questi ultimi – per attraversare la carreggiata – devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Solo quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, potranno attraversare la carreggiata, soltanto in senso perpendicolare e, in ogni caso, mantenendo l'attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. Si deduce facilmente che è sanzionabile chi attraversa fuori dalle strisce, quando queste siano in prossimità e siano visibili.
Non solo. Per ragioni di sicurezza, il comma 5 del citato articolo stabilisce che i pedoni i quali si accingono ad attraversare la carreggiata – in zona sprovvista di attraversamenti pedonali – devono sempre dare la precedenza ai conducenti. In ogni caso, chi intende spostarsi da un lato all'altro della strada deve sempre accertarsi di poter attraversare senza rischi. Perciò chi – ad esempio – attraversa con lo sguardo sul cellulare e le cuffiette nelle orecchie, chi taglia diagonalmente la strada, chi costringe un veicolo a una frenata brusca o chi si lancia all'improvviso senza guardare rischia una multa in base all'art. 190 Codice della Strada. Analogamente, qualora siano presenti impianti semaforici, i pedoni sono tenuti a rispettarne le indicazioni e, se il segnale è rosso, il loro diritto di precedenza viene meno. Attraversare comunque sarà perciò sanzionabile, anche sulle strisce.
Gli importi aggiornati delle multe ai pedoni per violazioni dell'art. 190 vanno da 26 a 102 euro, anche se – si badi – non succede nulla di grave. Il pedone non è intoccabile e ogni suo gesto è potenzialmente sotto osservazione, proprio come accade per gli automobilisti. Saranno ovviamente le forze dell'ordine a consentire l'applicazione concreta della sanzione, essendo tenute ad accertare la violazione e a verbalizzare quanto accaduto.
In linea generale, su questi temi rileva l'art. 2054 del c.c. sul danno cagionato dalla circolazione dei veicoli e il conducente è responsabile, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ma attenzione perché, se il fatto del danneggiato (il pedone) ha concorso a causare il danno – ad esempio attraversamento fuori dalle strisce – si applicherà l'art. 1227 del c.c. sul concorso di colpa del creditore, e il risarcimento potrà essere ridotto o escluso.
Concludendo, pur se utente debole della strada, il pedone potrà certamente essere multato – e rischiare l'attribuzione di responsabilità civile e penale – se sottovaluterà la portata degli obblighi del Codice della Strada, non rispettando le regole di cui all'art. 190.
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