Pubblicato il: 11/07/2025
Il caso ruota attorno a un contratto di leasing immobiliare, le cui condizioni economiche, in particolare quelle relative agli interessi applicati, risultavano poco chiare.
All’interno del contratto, infatti, veniva indicato solamente il TAN (Tasso Annuo Nominale), omettendo però sia il TAE (Tasso Annuo Effettivo) sia un piano dettagliato di ammortamento riportante il capitale, le rate e gli interessi. Tali lacune hanno, di fatto, reso impossibile per il cliente determinare con esattezza il costo effettivo dell’operazione.
Sentenza favorevole alla società: interessi dichiarati nulli
Il giudice capitolino ha accolto (parzialmente) il ricorso presentato dalla società, qualificando come nulle le clausole sugli interessi e ha applicato il tasso legale in sostituzione di quello originario, annullando di fatto la clausola ritenuta illegittima.
In base all’art. 117 del T.U. bancario, se un contratto non specifica in modo preciso il tasso di interesse, oppure lo indica in maniera ambigua, devono essere applicati i tassi sostitutivi legali, noti come “tassi BOT”, che vengono calcolati facendo riferimento ai tassi nominali minimi (per le operazioni attive) e massimi (per le operazioni passive) dei Buoni Ordinari del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti.
Rimborso da record: oltre 869.000 euro alla società
La sentenza ha rilevanti conseguenze per la banca, la quale, oltre a dover riformulare le condizioni del leasing sulla base del tasso sostitutivo (più vantaggioso per il cliente), è stata condannata a restituire circa 869 mila euro, corrispondenti agli interessi indebitamente percepiti nel corso degli anni. Inoltre, il giudice ha disposto che la convenuta si faccia carico della metà delle spese legali sostenute, riconoscendo parzialmente le richieste avanzate dalla società.
Clausola floor e interessi di mora: la banca ha agito legittimamente
Non tutte le contestazioni, infatti, hanno trovato accoglimento. Il Tribunale ha rigettato la tesi della ricorrente, che aveva ravvisato un’usura sugli interessi di mora: i giudici hanno ritenuto che le penali per ritardato pagamento fossero entro i limiti previsti dalla legge.
È stata inoltre confermata la validità della clausola “floor”, che fissava un tasso minimo del 3,37% su un leasing a tasso variabile.
Un precedente rilevante per il settore bancario
Questa decisione rappresenta un precedente importante per il contenzioso bancario in tema di trasparenza contrattuale. Da un lato, rafforza le tutele a favore di imprese e consumatori, dall’altro offre agli operatori del credito indicazioni precise su come formulare clausole che siano tecnicamente valide e giuridicamente ineccepibili.
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