Pubblicato il: 13/09/2025
Ai sensi degli articoli 536 e seguenti del codice civile, alcuni soggetti (coniuge, figli e, in mancanza, ascendenti) hanno diritto a una quota di eredità, detta “di legittima”, che non può essere lesa dal testatore e, se lesa, può ingenerare delle liti giudiziarie con cui i legittimari rivendicano i propri diritti. Giorgio Armani, non avendo figli né coniuge superstite, non lascia eredi legittimari.
Proprio per questo motivo, egli ha potuto disporre liberamente dell’intero patrimonio attraverso testamento, senza i limiti ordinariamente imposti dalla disciplina della successione necessaria.
Il testamento è l’atto unilaterale con cui il de cuius dispone delle proprie sostanze per il tempo successivo alla propria morte. Armani lo aveva predisposto, olografo e consegnato ad un notaio depositario, e la sua apertura dovrà avvenire entro i termini di legge, con successiva pubblicazione.
Il contenuto non è ancora noto, ma appare certo che si coordinerà con le scelte societarie e fondative già compiute in vita.
Nel 2016 è stata istituita la Fondazione Giorgio Armani, ente dotato di personalità giuridica privata. L’istituto della fondazione, disciplinato dagli artt. 14 e ss. c.c., consente di destinare un patrimonio a uno scopo stabile e durevole. Nel caso di specie, lo scopo dichiarato è duplice: da un lato garantire la stabilità e l’indipendenza del gruppo Armani, dall’altro preservare i valori culturali e stilistici del fondatore. Dal punto di vista giuridico, la fondazione può detenere partecipazioni azionarie e influire sulla governance della società, fungendo da “stabilizzatore” contro eventuali conflitti tra eredi.
Elemento particolarmente innovativo è la modifica dello statuto sociale, con l’introduzione di sei categorie di azioni (dalla A alla F), tutte con pari diritti patrimoniali ma con differenti diritti amministrativi, in particolare quanto al voto. Ai sensi dell’art. 2348 c.c., infatti, le società per azioni possono emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi. Armani ha sfruttato questa possibilità per attribuire il potere decisionale non in proporzione alle sole quote di capitale, ma in funzione della posizione e della fiducia personale accordata ai destinatari di tali quote.
Il risultato è un assetto di governance “blindato”: gli eredi e i collaboratori di fiducia potranno partecipare agli utili, ma non avranno automaticamente tutti lo stesso peso nelle decisioni strategiche. Ciò serve a impedire che scelte di breve periodo o conflitti interni possano destabilizzare il gruppo.
Infatti, gli eredi naturali (ad esempio sorella o nipoti) avranno una posizione rilevante sotto il profilo patrimoniale, ma non necessariamente un potere di direzione. Al contrario, figure come Pantaleo Dell’Orco, storico collaboratore e compagno di vita, e altri manager di fiducia, potranno esercitare una notevole influenza, grazie alla particolare distribuzione dei diritti di voto.
In questo senso, a ben vedere, si realizza una distinzione fra successione patrimoniale (trasferimento della ricchezza) e successione imprenditoriale (trasferimento del controllo e della visione aziendale), che il diritto societario consente di mantenere separati.
Un patrimonio stimato in oltre 13 miliardi di euro comporta inevitabilmente un impatto fiscale. In Italia, l’imposta di successione è disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico sulle successioni e donazioni) e varia a seconda del grado di parentela.
Per i nipoti, l’aliquota è del 6% oltre la franchigia di 100.000 euro; per i soggetti estranei (es. fondazioni o collaboratori senza vincolo di parentela) è dell’8% senza franchigia. Tuttavia, nel caso di trasferimento di partecipazioni di controllo in società, l’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 prevede un’esenzione dall’imposta se gli eredi si impegnano a proseguire l’attività per almeno cinque anni. È verosimile che tale agevolazione possa applicarsi a questo caso, riducendo così drasticamente il peso fiscale della successione.
In definitiva, la vicenda rappresenta un “case study” di successione pianificata, in cui gli strumenti del diritto sono stati utilizzati in modo sartoriale, proprio come i capi che hanno reso Armani celebre nel mondo. Una lezione preziosa per famiglie imprenditoriali di ogni dimensione: non si tratta solo di “chi eredita cosa”, ma di come distribuire intelligentemente un patrimonio dopo la morte di chi lo detiene. Tale sapiente distribuzione, infatti, prescinde dalla grandezza del lascito ed è sempre consigliabile, quando si vuole destinare il patrimonio ai propri eredi, tutelandoli da eventuali sorprese.
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