Pubblicato il: 16/09/2025
Il caso concreto: da un trasloco a una notifica mancata
La vicenda nasce dal ricorso di una cittadina avverso l’iscrizione di un’ipoteca su un immobile, a causa di cartelle esattoriali da lei mai saldate. La contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto né le cartelle né il preavviso di iscrizione ipotecaria, dal momento che viveva da tempo in una nuova abitazione, pur avendo mantenuto la residenza anagrafica presso il vecchio indirizzo.
Le Corti di Giustizia tributarie di primo e secondo grado avevano già respinto il ricorso della contribuente, la quale si è dunque rivolta alla Suprema Corte di Cassazione.
Gli Ermellini, però, hanno pienamente confermato la validità della notifica. Invero, il messo notificatore si era recato due volte presso l’indirizzo risultante dai registri e, in entrambe le occasioni, aveva constatato che né sul citofono né sulla cassetta postale compariva il nome della destinataria.
Al riguardo, la Corte ha affermato che “[…] per come risulta dalle relate di notifica riprodotte nel controricorso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, il messo notificatore si era recato all'indirizzo in cui la ricorrente risultava formalmente residente ed aveva personalmente constatato che nessun citofono o cassetta postale riportava il nominativo della stessa, così dichiarando – in assenza di altri elementi utili allo scopo, pur avendo eseguito un doppio accesso – che la destinataria non era risultata in alcun modo reperibile. Conseguentemente, la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/73 va ritenuta valida, vertendosi in ipotesi di irreperibilità assoluta, come correttamente ritenuto dal giudice del gravame”.
Perché il certificato di residenza non basta
La Cassazione ha, inoltre, avuto modo di affermare che “[…] il certificato di residenza non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall'organo notificatore. Questa Corte ha, infatti, chiarito che, in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, l'attestazione del pubblico ufficiale sulla relata di notifica di avere acquisito, da accertamenti eseguiti in loco, la conoscenza che il contribuente non è risultato reperibile presso l'indirizzo indicato costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino solo formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica, poiché le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, che, nel caso di specie, sono risultate di fatto smentite dagli accertamenti del pubblico ufficiale”.
In altre parole, la relazione di notifica redatta dal messo notificatore (ossia la relata) costituisce un atto pubblico a tutti gli effetti e, come tale, fa prova fino a querela di falso, prevalendo sui documenti anagrafici che hanno, invece, soltanto valore presuntivo.
Le ricadute per i cittadini
Alla luce di tale pronuncia, emerge chiaramente che non basta figurare negli archivi comunali, ma bisogna essere concretamente rintracciabili. Pertanto, è opportuno che ciascun cittadino presti attenzione anche a dettagli che potrebbero sembrare irrilevanti, come appunto la presenza del proprio nome sul citofono o sulla cassetta postale. Un’omissione di tal fatta, seppur banale, è idonea a impedire la ricezione di notifiche fondamentali, facendo emergere debiti o procedure esecutive quando ormai è troppo tardi per difendersi.
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