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Visita fiscale INPS, se il citofono è rotto rischi il licenziamento, ecco cosa fare: la Cassazione

Pubblicato il: 19/09/2025

Quando un lavoratore si trova in malattia, deve garantire la propria presenza nel domicilio comunicato durante le fasce orarie stabilite dalla legge. Il malfunzionamento del citofono o del campanello non costituisce una giustificazione valida per l'irreperibilità alla visita fiscale. Questa posizione è stata chiarita dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 9523 del 1993, che ha stabilito un principio fondamentale: l'assenza di precauzioni adeguate è da considerarsi negligenza del dipendente.
La responsabilità del lavoratore si estende oltre la semplice presenza fisica nell'abitazione. Deve infatti adottare tutti gli accorgimenti necessari per consentire al medico di raggiungerlo, verificando preventivamente che tutti i sistemi di comunicazione funzionino correttamente. Questa responsabilità deriva dal fatto che la reperibilità rappresenta un onere contrattuale che fa parte integrante del rapporto assicurativo con l'INPS e costituisce un obbligo accessorio alla prestazione lavorativa principale.
Le conseguenze legali dell'irreperibilità ingiustificata
Le sanzioni per l'assenza ingiustificata alla visita fiscale possono essere particolarmente severe e scalano in base alla gravità della situazione. La prima conseguenza immediata è la sospensione del pagamento della retribuzione per i giorni di malattia, una misura che colpisce direttamente il portafoglio del lavoratore. Nei casi più gravi, si può arrivare all'applicazione di sanzioni disciplinari progressive che culminano con il licenziamento per giusta causa.
La Cassazione, con la sentenza numero 6618 del 2007, ha chiarito che l'assenza alla visita di controllo può costituire giusta causa di licenziamento se non adeguatamente giustificata. Questo principio si basa sul fatto che il rispetto degli orari di reperibilità non è solo un obbligo verso il datore di lavoro, ma – come abbiamo anticipato – rappresenta anche un dovere nei confronti dell'ente previdenziale. Il tribunale ha inoltre evidenziato come situazioni apparentemente casuali, come il malfunzionamento di citofoni condominiali, possano essere interpretate come comportamenti ostativi volti a evitare il controllo medico.
Strategie pratiche per garantire la reperibilità
Per evitare spiacevoli conseguenze, il lavoratore deve mettere in atto una serie di misure preventive che garantiscano l'accesso del medico fiscale. La prima azione da compiere è verificare il funzionamento del citofono e del campanello durante i periodi di malattia. In caso di guasto, è fondamentale adottare soluzioni alternative immediate e visibili.
Le strategie più efficaci includono l'affissione di un cartello chiaramente visibile sul portone d'ingresso che specifichi il malfunzionamento del citofono e fornisca istruzioni alternative per il contatto. È, inoltre, consigliabile mantenere il portone aperto durante le fasce di reperibilità e fornire un numero di cellulare facilmente raggiungibile.
Un aspetto spesso trascurato ma fondamentale è assicurarsi che il proprio nome sia chiaramente indicato sul citofono: l'assenza del nominativo può, infatti, essere considerata un ulteriore ostacolo alla visita fiscale. Durante le fasce di controllo, che vanno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 tutti i giorni della settimana, il lavoratore deve rimanere vigile e facilmente raggiungibile, evitando di dormire profondamente, a meno che non sia giustificato da condizioni mediche documentabili.
Come gestire l'assenza e comunicare con l'INPS
Quando – nonostante tutte le precauzioni – si verifica un'assenza alla visita fiscale, è fondamentale agire rapidamente per limitare i danni. Il primo passo è verificare se il medico ha effettivamente tentato la visita, controllando il portale INPS nella sezione "Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo", oppure verificando l'eventuale presenza di un avviso lasciato dal medico. Questo documento contiene la data e l'ora del passaggio e l'invito a presentarsi per una visita ambulatoriale.
Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a cause non imputabili alla propria volontà, il lavoratore deve raccogliere immediatamente tutta la documentazione medica necessaria che attesti le proprie condizioni di salute. È importante redigere una lettera dettagliata indirizzata all'INPS e al datore di lavoro, specificando i motivi dell'assenza, allegando la documentazione medica e richiedendo l'accettazione della giustificazione. La comunicazione può avvenire tramite il Contact Center INPS ai numeri 803164 da telefono fisso o 06164164 da cellulare. La tempestività nella comunicazione è molto importante: ogni ritardo può essere interpretato come negligenza e compromettere l'accettazione della giustificazione.
Quando è giustificata l’assenza alle visite fiscali
La legge riconosce specifiche situazioni in cui l'assenza durante le fasce di reperibilità è pienamente giustificata. Questi casi rappresentano delle vere e proprie eccezioni al principio generale di obbligatorietà della presenza domiciliare e sono tassativamente disciplinati dalla normativa vigente. La prima categoria di esenzioni riguarda le terapie salvavita, ovvero tutti quei trattamenti medici che non possono essere rimandati senza mettere a rischio la vita del paziente. In queste circostanze, il diritto alla salute prevale sull'obbligo di reperibilità.
Altrettanto rilevanti sono le malattie gravi, specificamente catalogate nelle tabelle normative di riferimento. Il D.P.R. 834 del 1981 identifica nella Tabella A le prime tre patologie che esentano automaticamente dalla reperibilità, mentre la Tabella E elenca ulteriori condizioni patologiche che giustificano l'assenza. Rientrano, inoltre, nelle giustificazioni valide l'ospedalizzazione del lavoratore, l'esecuzione di visite mediche improrogabili che non possono essere programmate in orari diversi, e il sopraggiungere di impedimenti di particolare gravità che rendono impossibile la permanenza al domicilio.
Infine, la normativa riconosce un'esenzione permanente per i lavoratori che presentano stati patologici connessi a un'invalidità riconosciuta di almeno il 67%, considerando che tali condizioni possono comportare limitazioni nella mobilità o nella capacità di rispondere tempestivamente alle visite di controllo.


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