Pubblicato il: 24/10/2025
Com’è facilmente intuibile, la presenza di una clausola di questo tipo pone delicati problemi in relazione al rapporto con la garanzia legale per i vizi, disciplinata dagli artt. 1490 e ss. c.c.
Merita attenzione, sul tema, una pronuncia della Suprema Corte depositata lo scorso 21 ottobre, l’ordinanza n. 27968/2025 emessa dalla Seconda Sezione civile.
Un soggetto acquistava da una società un autocarro usato; nel contratto era prevista, appunto, la clausola "visto e piaciuto". Durante il viaggio di ritorno egli si accorgeva, tuttavia, di alcuni difetti del mezzo e avvisava prontamente la venditrice.
Successivamente, emergeva che il veicolo presentava effettivamente, nella propria struttura portante, dei danni che però risultavano occultati dalla riverniciatura.
Pertanto, il compratore citava in giudizio dinanzi al Tribunale la società venditrice, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento. La domanda veniva respinta in primo grado, ma accolta in appello a seguito dell'impugnazione proposta dall'acquirente.
In particolare, la Corte territoriale pronunciava la risoluzione del contratto di compravendita e condannava la venditrice alla restituzione del prezzo, oltre al rimborso delle spese sostenute per il passaggio di proprietà e per il premio assicurativo, nonché agli interessi legali.
La società venditrice adiva allora la Cassazione, con ricorso affidato a due motivi dei quali, in questa sede, analizzeremo soltanto il secondo, essendo esso attinente alla specifica questione che stiamo esaminando.
Dunque, la clausola "visto e piaciuto", nel nostro caso, poteva escludere la garanzia per i vizi?
Sotto tale profilo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1490, comma 2 c.c., sul presupposto che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente disapplicato la clausola “visto e piaciuto”.
Ad avviso della venditrice i vizi, ammesso che fossero esistenti, sarebbero stati riconoscibili (con conseguente inoperatività della garanzia); inoltre, non vi sarebbe stata prova della malafede della ricorrente.
Tuttavia, la S.C. non ha accolto le censure della società.
Spiegano gli Ermellini che la clausola “visto e piaciuto” non esonera dalla garanzia per i vizi, ove questi siano stati taciuti in mala fede dal venditore e scoperti dopo l'uso della cosa.
In proposito, il Collegio richiama un proprio precedente orientamento, espresso ad esempio da Cass. 19061/2024 e 21204/2016.
Secondo la Cassazione, quindi, i giudici di appello avrebbero correttamente applicato tale principio, desumendo la sussistenza della malafede del venditore dalla presenza della riverniciatura, che avrebbe svolto la funzione di nascondere i difetti del veicolo.
Trattasi, precisa la Corte, di un apprezzamento di merito non suscettibile di censure in sede di legittimità, in quanto “plausibile e rispondente allo standard di prova del più probabile che non”.
La Cassazione ha dato, dunque, torto alla società venditrice, riconosciuta responsabile di aver occultato i vizi dell’autocarro sotto la riverniciatura: perciò, stante la malafede del venditore, la clausola “visto e piaciuto” non poteva operare.
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