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Abbandonare un immobile indesiderato, adesso puoi farlo, ma i debiti restano: nuova sentenza della Cassazione

Pubblicato il: 25/10/2025

Con la sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno aperto le porte a una novità significativa: oggi è possibile rinunciare unilateralmente alla proprietà di un immobile, attraverso un atto formale che, una volta trascritto nei registri immobiliari, determina il passaggio automatico del bene allo Stato, come previsto dall’art. 827 del codice civile.
Una svolta giuridica che, a prima vista, sembra semplificare la vita dei proprietari. Ma quali sono le implicazioni pratiche? E cosa cambia davvero per condomini e amministratori?

Innanzitutto va sottolineato che la rinuncia non equivale a "liberarsi" dei debiti collegati all’immobile. La Corte è stata molto chiara: tutte le obbligazioni sorte prima della rinuncia restano a carico dell’ex proprietario.
Questo vale per:

  • spese condominiali arretrate;
  • tributi locali (IMU, TARI);
  • eventuali debiti fiscali o civilistici legati all’immobile.
Lo Stato subentra come nuovo proprietario solo dal momento della trascrizione, ma non si assume i debiti precedenti. Così, ad esempio, il condomino moroso non può evitare il pagamento delle rate condominiali arretrate semplicemente rinunciando all’immobile. Resterà comunque responsabile di tutte le somme maturate fino alla data della rinuncia.

Una volta trascritta la rinuncia, l’amministratore ha un obbligo immediato: aggiornare l’anagrafe condominiale e indicare lo Stato come nuovo proprietario.
Ma non finisce qui. Occorre anche ripartire correttamente le spese, distinguendo tra quote maturate prima della rinuncia (a carico dell’ex proprietario) e quote maturate dopo la rinuncia (a carico dello Stato).

Un errore in questa fase può creare contenziosi: l’ex proprietario potrebbe contestare spese non più dovute, mentre lo Stato potrebbe rifiutarsi di pagare spese anteriori alla sua acquisizione.

Secondo l’art. 63 disp. att. c.c., ancora, l’amministratore può agire sia contro il vecchio che contro il nuovo proprietario per ottenere i contributi condominiali.
La Cassazione ha, infatti, chiarito che la rinuncia abdicativa non interrompe questa responsabilità solidale:

  • l’ex proprietario è tenuto a pagare le spese maturate fino alla data della rinuncia;
  • lo Stato risponde per le spese successive.
La Corte ha anche sottolineato che la rinuncia non elimina obblighi pregressi legati all’immobile. Parliamo, ad esempio, di:
  • obblighi di bonifica ambientale;
  • interventi per la messa in sicurezza;
  • risarcimenti per danni già insorti.
Si tratta dei cc.dd. obblighi “propter rem”, che continuano cioè a gravare sull’ex proprietario anche dopo il passaggio del bene allo Stato. Se i lavori straordinari (es. ristrutturazione della facciata) sono stati deliberati prima della rinuncia, il proprietario resta obbligato a pagare la sua quota.

Secondo la Cassazione, infine, la rinuncia non è un atto traslativo, poiché non comporta un passaggio di proprietà a un altro soggetto specifico: il bene, infatti, ritorna allo Stato in maniera originaria. Per questo motivo, non è necessario rispettare molte delle formalità normalmente previste per gli atti immobiliari. In particolare la natura non traslativa della rinuncia comporta alcune importanti semplificazioni operative:

  • non serve indicare i titoli edilizi relativi alla costruzione dell’immobile;
  • per i terreni, non è obbligatorio allegare il certificato di destinazione urbanistica;
  • non è richiesto l’attestato di prestazione energetica (APE).
La Corte specifica che la "dichiarazione va manifestata nel mondo esterno perché produca il suo effetto mediante atto pubblico o scrittura privata e va trascritta perché sia opponibile a determinati terzi, ma non deve rivolgersi ad una determinata persona perché ne abbia conoscenza, seppure si tratti di persona interessata alla rinuncia". La dichiarazione va trascritta ex art. 2643, n. 5, c.c.

Va poi tenuto presente l'impedimento alla rinuncia che compare nel testo del disegno della Legge di Bilancio 2026: all'art. 130, comma 12 rubricato "Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa" si sancisce la nullità dell'atto unilaterale di rinuncia alla proprietà immobiliare "se, allo stesso, non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale, sismica". Questa disposizione, secondo gli analisti, sembra andare in una direzione opposta a quella appena tracciata dalla Cassazione, dettandosi peraltro una prescrizione "oscura, generica e indefinita" dal momento che non è precisata quale sia la documentazione da allegare né la vigente normativa cui s'intende fare riferimento.


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