Pubblicato il: 22/11/2024
Si prevede ora che, ai fini della spettanza del bonus, il lavoratore dipendente debba avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Si rammenta che i figli sono considerati fiscalmente a carico se non superano i 24 anni di età e hanno percepito, nell'anno, un reddito pari o inferiore a 4 mila euro. Se superano i 24 anni sono considerati a carico dei genitori solo se hanno percepito un reddito pari o inferiore a 2.840,51 euro.
Il bonus non può essere riconosciuto a entrambi i coniugi o conviventi se entrambi sono lavoratori dipendenti. Solo uno dei due avrà diritto all’indennità. Sul punto è stato precisato che per convivente si intendono i «conviventi di fatto», a norma dell’articolo 1, commi 36 e 37, della L. n. 76 del 2016.
Nella circolare vengono forniti alcuni esempi, al fine di definire con maggiore chiarezza l’ambito di spettanza del bonus.
Esempio n. 1
Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.
Esempio n. 2
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76 del 2016).
Esempio n. 3
La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e, di conseguenza, non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla legge).
Esempio n. 4
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus).
Come richiedere il Bonus Natale?
Il lavoratore deve presentare un'autocertificazione al datore di lavoro, dichiarando di soddisfare i requisiti di reddito e familiari, e di non essere beneficiario del bonus da parte del coniuge o convivente, nel caso in cui quest’ultimo sia anche lavoratore dipendente. In caso di convivenza, potrebbe essere necessario comunicare il codice fiscale del convivente, dichiarando che quest’ultimo non percepisce il bonus. Il sostituto d’imposta (datore di lavoro) riconoscerà il bonus insieme alla tredicesima mensilità, che generalmente arriva con la busta paga di dicembre. Se il bonus non viene erogato, il lavoratore potrà recuperarlo con la dichiarazione dei redditi 2024, che sarà presentata nel 2025.
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