Pubblicato il: 09/07/2025
In sostanza, il Codice spiega chiaramente che il contratto si rinnoverà in via automatica, in mancanza di disdetta o esercizio del diritto di recesso, e indica che il professionista dovrà dettagliatamente informare il cliente sulle modalità con cui interrompere il servizio o abbonamento. Senza la citata comunicazione il rinnovo non sarà opponibile al cliente e, anzi, quest'ultimo sarà libero di recedere in ogni momento, anche se il contratto si è già rinnovato tacitamente. Inoltre, alla disdetta, il consumatore non dovrà pagare nessuna penale o alcun altro costo aggiuntivo, oltre al periodo di effettivo e ulteriore utilizzo dopo il rinnovo tacito e non comunicato nelle forme previste dalla legge.
Per garantirne la tracciabilità, la comunicazione in oggetto è inviata in forma scritta, tramite sms, messaggio di posta elettronica o altra modalità digitale indicata dallo stesso consumatore che aveva aderito al servizio. Com'è evidente, questo aggiornamento normativo è di estremo aiuto in tutti quegli abbonamenti e contratti di servizi (ad es. palestre, pay-tv, riviste, servizi di telefonia e internet, ecc.) rivolti ai consumatori e con rinnovo automatico alla scadenza, se non disdetti entro un certo termine.
La regola di cui al Codice del Consumo impone maggior trasparenza e l'obbligo per il professionista di informare il cliente, in modo tempestivo e con largo anticipo prima dell'eventuale rinnovo, lasciando il diritto di recedere più facilmente. Per questa via, il consumatore potrà evitare di essere vittima di rinnovi automatici non voluti o disposti senza adeguata informativa preventiva. D'altro lato, il fornitore – che pur si giova del rinnovo del servizio o abbonamento – non potrà più fare affidamento sulla mera presenza di una clausola di rinnovo automatico e sul contestuale silenzio dell'utente. Dovrà avvisarlo espressamente e renderlo consapevole, applicando un meccanismo voluto dal legislatore per dare una chiara risposta a quelle discutibili pratiche commerciali che prevedono rinnovi automatici "trappola".
Se in passato il professionista poteva puntare al rinnovo perché il cliente, preso da mille impegni e scadenze, si era dimenticato proprio di quella riguardante un servizio a pagamento, oggi non può più farlo. Il rinnovo automatico è sempre condizionato nei termini e modi appena visti, perché la legge riconosce che i rischi di asimmetria informativa e la distrazione fisiologica dell'utente sono fattori reali e – con la norma in oggetto – cerca di correggere lo squilibrio.
Vai alla Fonte [mc4wp_form id="5878"]