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Adozioni, adesso i single potranno adottare bambini ma solo all’estero: ecco la nuova sentenza Corte Costituzionale

Pubblicato il: 28/03/2025

Con la sentenza 21 marzo 2025, n. 33, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 bis, comma 1, della L. n. 184 del 1983, nella parte in cui «non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero».

Ad avviso della Consulta, l'esclusione delle persone singole dall'adozione internazionale contrasta con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
In particolare, secondo i Giudici, la disciplina dichiarata illegittima limitava eccessivamente l'interesse dell'aspirante genitore a intraprendere l'adozione, quale istituto fondato sul principio di solidarietà sociale a tutela del minore.
L'interesse a diventare genitori, pur non attribuendo una pretesa ad adottare, rientra nella sfera di autodeterminazione individuale. E, al riguardo, l'art. 8, paragrafo 2, CEDU stabilisce che «non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

In secondo luogo, l'interesse dell'aspirante genitore deve essere valutato insieme agli interessi primari del minore.

Al riguardo, si osserva che la L. n. 184 del 1983, che contempla una disciplina generale di adozione piena, destinata a tutti i minori d'età in stato di abbandono, ha creato uno spartiacque fra l'adozione dei minori, cui è dedicata la legge di settore, e la disciplina codicistica, che diviene fonte di regolamentazione dell'adozione della persona maggiore d'età.
Principio ispiratore della legge è l'interesse del minore, che viene perseguito attraverso un duplice percorso: affermando il suo diritto a essere cresciuto ed educato nell'ambito della famiglia d'origine e assicurandogli, ove ciò non sia possibile, un ambiente familiare stabile e armonioso, in linea con il principio affermato all'art. 8, paragrafo 2, dalla Convenzione di Strasburgo del 1967.


Ebbene, ad avviso dei Giudici, le persone singole sono, in astratto, idonee ad assicurare «un ambiente stabile e armonioso» a un minore in stato di abbandono, fermo restando che spetta poi al giudice accertare, in concreto, l'idoneità affettiva dell'aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore, nonché della rete familiare di supporto dell'aspirante genitore.
Anzi, la Corte ha sottolineato che il divieto assoluto per le persone singole di adottare potrebbe «riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso», specialmente nell'attuale contesto giuridico-sociale, caratterizzato da una sensibile riduzione delle domande di adozione.

Di più: nel negare alla persona non coniugata, residente in Italia, la possibilità di presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e nell'impedire al giudice di dichiarare la persona non coniugata idonea all'adozione, si perviene a contraddire "l'elasticità del modello costituzionale", che riconosce – attraverso l'art. 2 Cost. – le formazioni sociali all'interno delle quali si esplica la personalità dell'individuo.


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