Pubblicato il: 14/04/2025
Proprio così: una volta ricevute, le cartelle esattoriali possono essere impugnate senza indugio, per ottenerne l'annullamento, se in esse compare un errore o un'irregolarità nella notifica. D'altronde, la notifica è un passaggio fondamentale perché serve a garantire che il contribuente sia messo effettivamente a conoscenza della richiesta di pagamento. E, se questo passaggio non avviene secondo le regole previste dalla legge, la cartella esattoriale è viziata e la relativa notifica sarà giuridicamente inefficace.
Come indica la copiosa giurisprudenza di ambito tributario, i vizi di notifica che possono inficiare l'atto e/o invalidare la notifica sono svariati e includono, ad esempio:
- l'invio della cartella a un indirizzo sbagliato o diverso dal domicilio fiscale;
- la consegna a persona non autorizzata a riceverla;
- il mancato rispettato dell'iter per l'"irreperibilità" (l'atto finisce in giacenza nella casa comunale senza che il cittadino riceva avviso);
- l'assenza della relata di notifica;
- notifica PEC non avvenuta in modo corretto.
In sintesi:
- se la cartella esattoriale viene notificata con vizi formali, l’atto è impugnabile;
- il contribuente può chiedere l’annullamento della cartella davanti alla Commissione Tributaria territorialmente competente, entro 60 giorni dalla data di notifica o dalla conoscenza dell’atto;
- se il giudice tributario accerta il vizio e annulla la cartella, la riscossione non potrà proseguire sulla base di quell’atto.
Attenzione, però: l'esistenza del debito sottostante (es. un’imposta non pagata) non è automaticamente cancellata. Potrebbe comunque essere richiesto il pagamento attraverso una nuova cartella, notificata correttamente. Il vizio nella notifica, infatti, blocca la procedura a cui si riferisce, ma non cancella il debito.
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