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Agenzia delle Entrate, la donazione d’azienda ai figli è esentasse, se rispetta alcuni requisiti: ecco tutte le novità

Pubblicato il: 05/11/2025

In un recente intervento l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 271 del 27 ottobre 2025) ha affrontato la disciplina agevolativa in materia di trasferimenti d’azienda e di partecipazioni societarie all’interno del nucleo familiare. La questione riguarda la possibilità di estendere l’esenzione dall’imposta di successione e donazione anche ai casi in cui venga donata ai discendenti la sola nuda proprietà delle quote, mentre il disponente conserva l’usufrutto.

Il caso esaminato trae origine dalla decisione di una madre, titolare del 96,3% del capitale sociale di una società di capitali, di trasferire il patrimonio imprenditoriale a favore dei propri figli. L’operazione prevedeva la donazione, in comproprietà tra gli stessi, del 95% delle partecipazioni, limitatamente però alla nuda proprietà, mentre la donante avrebbe mantenuto per sé l’usufrutto e la piena proprietà della quota residua dell’1,3%.
Elemento determinante era la presenza, nell’atto di donazione, di una specifica convenzione che attribuiva ai figli il diritto di voto in assemblea ordinaria, assicurando così il controllo della società. Tale configurazione consentiva ai donatari di esercitare effettivamente i poteri di gestione, pur in presenza dell’usufrutto in capo alla madre.
La contribuente ha, pertanto, chiesto se un trasferimento del genere potesse rientrare tra quelli esenti da imposta di donazione, alla luce dell’art. 3 del T.U. successioni e donazioni, co. 4-ter.

Con la norma menzionata, il legislatore ha voluto evitare che i trasferimenti di aziende, rami d’azienda o partecipazioni a figli o coniuge generassero un carico fiscale tale da scoraggiare la prosecuzione dell’attività economica all’interno della famiglia.
La norma stabilisce, infatti, che i trasferimenti a titolo gratuito di aziende o partecipazioni a discendenti e coniuge non sono soggetti a imposta di successione e donazione, purché:

  • con il trasferimento venga acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c., co. 1, n. 1;
  • tale controllo venga mantenuto per almeno cinque anni, con apposita dichiarazione nell’atto o nella dichiarazione di successione.

Con la risposta n. 271/2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, ai fini dell’esenzione, non è decisiva la distinzione tra piena proprietà e nuda proprietà delle quote, bensì la circostanza che il trasferimento comporti in concreto il passaggio del controllo societario.
La cessione dei diritti di voto in assemblea ordinaria, anche in presenza dell’usufrutto in capo al donante, realizza infatti il requisito sostanziale richiesto dal T.U. n. 346/1990, per cui i donatari assumono la possibilità di incidere sulle decisioni strategiche della società e, quindi, di orientarne la gestione. In ogni caso, non osta la permanenza, in capo alla madre, di particolari prerogative statutarie poiché tali diritti non compromettono il controllo esercitato congiuntamente dai figli.

Un ulteriore profilo chiarito riguarda la comproprietà delle partecipazioni tra più beneficiari. L’Agenzia ha precisato che l’esenzione non è preclusa in presenza di comproprietà, purché i diritti di voto vengano esercitati da un rappresentante comune, designato ai sensi dell’art. 2347 del c.c.. Il rappresentante opera nell’interesse di tutti i comproprietari ed esercita la maggioranza dei voti necessaria a soddisfare il requisito del controllo, elemento imprescindibile per l’applicazione dell’agevolazione.

La condizione temporale del mantenimento del controllo per cinque anni è inderogabile. Se il requisito viene meno il beneficio decade automaticamente, con obbligo di versare:

  • l’imposta di donazione ordinaria;
  • la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 D.Lgs. 471/1997;
  • gli interessi di mora decorrenti dalla data originaria dell’atto.

Il regime di favore si estende anche ai trasferimenti di partecipazioni in società residenti in altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, nonché in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. In questi casi, l’esenzione resta subordinata al rispetto delle stesse condizioni previste per le società italiane.
Analoga disciplina si applica ai patti di famiglia, che la norma equipara alle donazioni ordinarie, purché anche in tali ipotesi si realizzi e si mantenga il controllo per cinque anni.
Infine, l’Agenzia ha evidenziato che l’agevolazione può coesistere con altri benefici fiscali previsti per i trasferimenti generazionali di impresa, come l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, purché non si determini un doppio vantaggio sul medesimo presupposto.

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