Pubblicato il: 07/09/2025
Il caso trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente A.A., di un avviso di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto sanzioni tributarie relative a un’operazione di indebita compensazione orizzontale posta in essere dalla TFC Professional, società incaricata dall’interessato della gestione contabile e della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
In primo grado, la Corte di giustizia tributaria aveva accolto parzialmente il ricorso, in quanto il contribuente era estraneo all’operazione contestata. Venivano, pertanto, escluse le sanzioni, ma confermato il recupero dell’imposta.
In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato l’esclusione delle sanzioni, ritenendo il contribuente estraneo alla condotta posta in essere dai professionisti incaricati, in particolare dalla TFC Professional.
L’Agenzia delle Entrate, non soddisfatta, proponeva ricorso dinanzi alla Cassazione, invocando la giurisprudenza consolidata sulla responsabilità penale e civile del contribuente per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali affidati a terzi.
La pronuncia della Suprema Corte richiama i consolidati principi secondo cui, in materia di sanzioni tributarie, la responsabilità presuppone un elemento soggettivo di colpa, il quale non può essere escluso dal mero fatto che il contribuente non abbia materialmente commesso l’infrazione. La giurisprudenza costante evidenzia che il contribuente, pur affidandosi a un professionista per l’adempimento degli obblighi fiscali, conserva l’onere di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico. La prova dell’assenza di colpa grava pertanto sul contribuente, che deve dimostrare di aver diligentemente monitorato l’operato del professionista, non limitandosi a una denuncia tardiva o generica.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che la CGT di secondo grado non ha correttamente valutato l’adempimento dell’onere probatorio da parte del contribuente, limitandosi a ritenere sufficiente la sua estraneità rispetto alla condotta dei professionisti incaricati.
Inoltre, gli Ermellini hanno statuito che, in tema di sanzioni per violazioni tributarie, il contribuente deve dimostrare l'assenza di colpa per escludere la propria responsabilità. La prova dell'assenza di colpa consiste nella dimostrazione di aver vigilato sull'operato del professionista incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni o della gestione degli adempimenti fiscali.
La sentenza viene dunque cassata, con rinvio per nuovo esame, anche al fine di verificare se il contribuente abbia effettivamente assolto al dovere di vigilanza, indipendentemente dal carattere non fraudolento dell’operato della TFC Professional accertato dalla Procura.
La decisione ribadisce che affidare la dichiarazione a un commercialista non solleva automaticamente il contribuente dalle proprie responsabilità. Secondo gli Ermellini, infatti, la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate non può essere oggetto di una mera delega passiva.
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