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Agevolazioni disabili, hai diritto a un congedo retribuito di 30 giorni l’anno anche senza Legge 104: ecco i dettagli

Pubblicato il: 29/12/2024

Forse non tutti sanno che agli invalidi spetta un congedo annuale di 30 giorni con stipendio pieno, anche senza il riconoscimento della L. n. 104 del 1992. Questo congedo, noto come congedo per cure, è un diritto riconosciuto a chi ha una invalidità civile superiore al 50%.
Il congedo per cure è un'opportunità importante, poiché consente ai lavoratori con disabilità di assentarsi dal lavoro per motivi legati alla propria patologia senza perdere la retribuzione.

I 30 giorni di congedo sono aggiuntivi rispetto ai giorni di malattia, ma devono essere utilizzati per trattamenti correlati alla disabilità riconosciuta, che non possono essere rinviati. È necessario che le cure siano prescritte da un medico e siano giustificate come direttamente legate alla disabilità.

Per poter usufruire di questo congedo, non è necessario il riconoscimento della Legge 104, ma bisogna presentare una certificazione che attesti una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 51%, come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 119/2011.
La richiesta deve essere fatta al datore di lavoro, che deve autorizzare il congedo.

Il Ministero del Lavoro ha fornito dei chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. 119/2011, affrontando in particolare due questioni principali: la responsabilità del pagamento dell'indennità durante il congedo e la possibilità di considerare le assenze frazionate come un'unica malattia continuativa per determinare il trattamento economico.

1. Responsabilità del pagamento dell'indennità. Il Ministero ha precisato che il congedo per cure, che può essere richiesto anche in modo frazionato, è un diritto per i lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Questo congedo, che non rientra nel periodo di comporto, deve essere richiesto dal lavoratore con una documentazione che attesti la necessità di cure per la patologia invalidante riconosciuta.
Il periodo di comporto – si rammenta – è quel periodo massimo di non lavoro dovuto a malattia o infortunio, nel quale il datore di lavoro non può procedere al licenziamento. Trascorso tale periodo, è possibile recedere dal contratto. La disposizione è contenuta all'interno dell'art. 2110 del codice civile.
Per quanto riguarda l'indennità, il Ministero ha confermato che, durante il congedo, il lavoratore ha diritto a un trattamento economico calcolato secondo il regime delle assenze per malattia. Tuttavia, l'indennità è interamente a carico del datore di lavoro: in pratica, il datore di lavoro è responsabile del pagamento dell'indennità, senza oneri per l'ente previdenziale, in linea con l'intenzione di non gravare ulteriormente sul bilancio pubblico.

2. Frazionamento delle giornate di congedo. Il Ministero ha confermato che è possibile considerare la fruizione frazionata del congedo come un'unica assenza morbosa continuativa. Questo significa che le assenze, se legate alla stessa infermità invalidante, possono essere trattate come un episodio unico ai fini della determinazione del trattamento economico, anche se il congedo viene goduto in giorni separati. Il trattamento economico sarà, quindi, determinato in base alla durata complessiva dell'assenza, considerando il nesso con la patologia invalidante riconosciuta.

In conclusione, il Ministero ha chiarito che il congedo per cure è retribuito interamente dal datore di lavoro e che le assenze frazionate possono essere considerate come un'unica malattia continuativa, purché correlate alla stessa disabilità.


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