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Alcoltest, prelievo solo davanti all’avvocato, niente condanna se non vieni avvisato: se invece rifiuti il test sono guai

Pubblicato il: 27/04/2025

Con la sentenza n. 47324 dello scorso 4 dicembre, la IV Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per una ragazza neopatentata che si era rifiutata di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, evidenziando come non avesse rilievo la circostanza che alla conducente non era stato fornito l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest.

È noto che le recenti modifiche, apportate alla normativa sulla sicurezza stradale, prevedono conseguenze severe per chi risulti positivo a un test per alcol o droghe, indipendentemente dallo stato di alterazione al momento del controllo. In passato, ai fini di una condanna, era invece necessario provare lo stato di alterazione effettivo.

Il codice penale prevede che, in caso di invito del conducente a sottoporsi al test alcolemico, gli organi di Polizia Stradale, prima di procedere all’accertamento tecnico, devono avvertirlo della facoltà di farsi assistere da un difensore. L’art. 114 disp. att cod. proc. pen. (“Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore”) infatti così recita: «Nel procedere al compimento degli atti indicati dall’art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia».

Si tratta di una garanzia da adottare, in generale, ogni volta in cui si deve procedere a un atto urgente ed irripetibile nei confronti di un potenziale indagato. E siccome la guida in stato di ebbrezza potrebbe determinare un procedimento penale – qualora il livello di alcol nel sangue, rilevato dall’etilometro, dovesse essere superiore a 0.8 grammi per litro – ne deriva che, in caso di omissione dell’avviso, tutto il procedimento – e quindi anche le conseguenti sanzioni – è nullo. È quanto emerge da un consolidato cammino giurisprudenziale (fra tutte si veda Cass. n. 5396/2015).
Tuttavia, questa circostanza non vale sempre.

La vicenda
Una ragazza, neopatentanta, restava coinvolta in un sinistro stradale, avendo tamponato l’autovettura che la precedeva. Dopo essere stata trasportata al nosocomio dal personale del 118, ed essere stata sottoposta alle cure del caso, sopraggiungeva la polizia municipale che domandava l’esecuzione di esami medici, volti ad appurare il tasso alcolemico dell’imputata e i livelli tossicologici. L’imputata rifiutava di sottoporsi agli esami e chiedeva la dimissione.
Il Tribunale assolveva l’imputata osservando, da un lato, che l’illecito penale non poteva dirsi perfezionato, stante l’omesso avviso all’imputata di farsi assistere dal difensore; dall’altro, il Giudice di prime cure rilevava che la richiesta di accertamento dello stato alcolemico e tossicologico non era stata rivolta all’interessata dalla Polizia, ma quest’ultima aveva compulsato il personale medico.
Avverso la pronuncia assolutoria ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, censurando la decisione per violazione di legge, in quanto il Tribunale avrebbe disatteso l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il reato è integrato a prescindere che sia stata o meno somministrato l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p.

Le argomentazioni della Suprema Corte

La Corte ha ritenuto condivisibili le prospettazioni del Pubblico Ministero in punto di rilevabilità della nullità eventualmente verificatasi.
Ad avviso della Cassazione "non sussiste l’obbligo di avvisare il conducente di un veicolo a motore della facoltà di farsi assistere da un difensore – o da una persona di fiducia – per l’esecuzione dell’alcoltest in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento. L’avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p. è volto a garantire che la presenza del difensore durante l’accertamento dello stato di ebbrezza (o di alterazione da sostanze psicotrope) assicuri che l’atto – a sorpresa e non ripetibile – sia effettuato nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Tale obbligo di avviso, tuttavia, viene meno in caso di rifiuto a compiere l’atto, poiché, in tale momento, risulta già integrato il reato ex art. 186, comma 7, D.Lgs. n. 285/1992".

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