Written by 12:40 pm Views: [tptn_views]

Assegno di Inclusione, al via i rinnovi, ecco le novità, come fare domanda, i requisiti e i documenti: la guida completa

Pubblicato il: 25/08/2025

Hai percepito l’Assegno di Inclusione fino a giugno 2025 e ti chiedi come funziona il rinnovo? Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 10558 dell’8 agosto 2025, fornito tutte le indicazioni operative per i nuclei che hanno esaurito le 18 mensilità. Vediamole di seguito.

A) Nuova domanda e Patto di Attivazione Digitale (PAD)
Per ottenere altri 12 mesi di ADI, è necessario:

  • Presentare una nuova domanda sul portale INPS, anche con il supporto di CAF o Patronati.
  • Avere un PAD (Patto di Attivazione Digitale) del nucleo familiare regolarmente sottoscritto.
Se hai già ricevuto le 18 mensilità tra dicembre 2023 e giugno 2025, la tua vecchia domanda apparirà nello stato “terminata”. Potrai dunque fare una nuova richiesta dal 1° luglio 2025.
Se la nuova domanda viene accettata e il PAD è firmato, l’assegno decorrerà da agosto 2025, anche se il pagamento potrà avvenire in un secondo momento, con eventuali arretrati. Attualmente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 48 del 2023, tra un periodo e il successivo rinnovo “è sempre prevista la sospensione di un mese”.

Semplificazioni per il PAD
  • I nuclei familiari invariati (cioè senza variazioni, salvo nascite o decessi) non devono firmare un nuovo PAD, anche se la nuova domanda viene presentata da un componente diverso.
  • La sottoscrizione precedente rimane valida e la decorrenza coincide con la data della nuova domanda.
  • Se il PAD viene comunque sottoscritto, aggiornerà il precedente ma la decorrenza resta quella della domanda.
Attenzione: se hai cambiato indirizzo email o numero di telefono, ricordati di aggiornare i dati di contatto sia nella domanda INPS che sulla piattaforma SIISL.
Per i nuclei variati, invece, è obbligatoria una nuova iscrizione al SIISL e la sottoscrizione di un nuovo PAD, riferito al nuovo nucleo. In questo caso, l’assegno parte dal mese successivo alla firma del PAD.

B) Obbligo di incontro con i servizi sociali entro 120 giorni
Una volta accettata la domanda, hai 120 giorni dalla firma del PAD (o dalla presentazione della domanda, se il PAD è già valido) per incontrare i servizi sociali. Anche chi era stato esonerato in precedenza da questo obbligo, ora deve presentarsi. Se tutti i membri del nucleo sono esonerati per motivi di salute o disabilità, il case manager può prevedere modalità alternative come videochiamate o visite a domicilio.

Come puntualizzato nella nota del Ministero del Lavoro, per le domande di rinnovo presentate a luglio (con PAD già sottoscritto) l’incontro con i servizi sociali deve avvenire al più tardi entro 120 giorni “cioè entro il mese di novembre 2025” così da evitare la sospensione del sussidio. Tuttavia, in caso di mancato con i servizi sociali entro novembre, l’INPS sospenderà il pagamento dal mese successivo (dicembre). La sospensione potrà essere annullata solo a seguito della segnalazione di avvenuto incontro entro il giorno 20 del mese successivo quello della sospensione della misura (sempre dicembre). Se, ad esempio, i 120 giorni scadono il 9 novembre 2025 e, a tale data, non risulta ancora avvenuto l’incontro, è prevista la sospensione del pagamento dell’ADI di dicembre.

C) Condizione di svantaggio: cosa fare con le certificazioni
Se nella precedente domanda avevi segnalato la presenza di componenti in condizione di svantaggio, dovrai inserire nuovamente nella domanda i dati della certificazione e l’inserimento nel programma di cura e assistenza, solo se:

  • La condizione non è cambiata.
  • La certificazione è ancora valida alla data della nuova domanda.

In caso contrario, dovrai presentare una nuova certificazione aggiornata, già rilasciata dalle autorità competenti.
Se nella vecchia domanda era stata indicata una certificazione senza data di scadenza, non può essere considerata automaticamente valida. Serve una nuova verifica ufficiale da parte dell’ente certificatore.
Attenzione: se una certificazione è scaduta e non viene rinnovata in tempo (almeno due mesi prima della scadenza), si rischia la decadenza dal beneficio. L’INPS raccomanda di comunicare l’estensione con il modello ADI-Com.

Infine sembra utile ricordare che il calendario dei pagamenti dell’Assegno di Inclusione 2025, confermato all’inizio dell’anno, ha stabilito le seguenti date per l’erogazione dei primi accrediti e delle eventuali mensilità arretrate:

  • 14 agosto;
  • 15 settembre;
  • 15 ottobre;
  • 15 novembre;
  • 15 dicembre.

La rata di metà mese è riservata ai beneficiari che accedono per la prima volta all’Assegno di Inclusione.
In questi casi, il primo importo viene caricato direttamente sulla carta di inclusione, che può essere ritirata presso l’ufficio postale a partire dal 15 del mese successivo alla firma del Patto di Attivazione Digitale.
I beneficiari che hanno già ricevuto la prima mensilità e continuano a soddisfare i requisiti per mantenere il beneficio riceveranno, invece, il pagamento a fine mese, secondo le seguenti date:
  • 27 agosto;
  • 27 settembre;
  • 27 ottobre;
  • 27 novembre;
  • 20 dicembre.

Vai alla Fonte [mc4wp_form id="5878"]
Close