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Assenze ingiustificate al lavoro, da oggi il licenziamento è automatico: ecco le novità dell’Ispettorato del Lavoro

Pubblicato il: 27/01/2025

Con il nuovo collegato lavoro – la L. 13 dicembre 2024, n. 203 – il legislatore ha modificato la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Si prevede, nella specie, che se un dipendente è assente ingiustificato per un periodo superiore a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o – in mancanza di specifiche indicazioni contrattuali – per un periodo superiore a quindici giorni, il datore di lavoro può procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro, ma deve comunicare l’assenza ingiustificata alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Una volta effettuata la comunicazione all'INL, il rapporto di lavoro si considera automaticamente risolto, a meno che il lavoratore non dimostri, entro un termine stabilito, che l'assenza era giustificata da cause di forza maggiore o da fatti imputabili al datore di lavoro.

Al riguardo, con la nota n. 579/2025, l’Ispettorato ha fornito nel dettaglio le istruzioni operative e procedurali ai datori di lavoro che intendono avvalersi di tale facoltà.
Preliminarmente si ricorda che l’INL ha il compito di verificare la veridicità della comunicazione inviata dal datore di lavoro. Può procedere, a tal fine, sia al contatto diretto con il lavoratore, sia con interviste ad altri soggetti (colleghi, testimoni, ecc.). La verifica deve essere completata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Se l’Ispettorato accerta che la comunicazione del datore di lavoro non è veritiera, o che il lavoratore ha una giustificazione valida per l'assenza, il rapporto verrà ripristinato. Se, invece, il lavoratore non fornisce giustificazioni, il rapporto di lavoro si considera risolto.

Qualora, poi, siano riscontrate gravi inadempienze del datore di lavoro (ad esempio, mancato pagamento delle retribuzioni), l’Ispettorato ha la facoltà di riqualificare le dimissioni come dimissioni per giusta causa.

La nuova procedura operativa ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro prevede i seguenti step:

  1. Comunicazione INL: il datore di lavoro deve inviare una comunicazione tramite PEC all'Ispettorato competente, includendo i dati anagrafici del lavoratore e le informazioni necessarie per la verifica.
  2. Verifica dell'Ispettorato: una volta ricevuta la comunicazione, l'Ispettorato procederà con le verifiche entro 30 giorni.
  3. UNILAV: se la verifica va a buon fine e l'assenza ingiustificata è confermata, il datore di lavoro può procedere con la comunicazione UNILAV per la cessazione del rapporto di lavoro.

In definitiva è stato congegnato un meccanismo più snello per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenze ingiustificate prolungate, sollevando il datore di lavoro da oneri legati ai licenziamenti disciplinari, ma garantendo, al contempo, un controllo e una verifica da parte dell'Ispettorato per evitare abusi. Residua, in capo al lavoratore, la possibilità di difendersi e di evitare l’effetto risolutivo della procedura, provando non tanto i motivi posti a base dell’assenza, quanto invece i motivi che hanno reso impossibile la loro comunicazione al datore di lavoro.

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