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Babysitter e badanti, ecco come avere 830 euro in più in busta paga a fine anno: la procedura e i requisiti

Pubblicato il: 31/08/2025

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), come definito all’art. 41 del CCNL del Lavoro Domestico e confermato dall’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro, è una somma che il datore di lavoro accantona mensilmente a favore del proprio collaboratore domestico – colf o badante – con lo scopo di garantire un supporto economico alla conclusione del rapporto di lavoro.
Si tratta, quindi, di un vero e proprio diritto del lavoratore e di un obbligo per il datore di lavoro, che deve accantonare l’importo mese per mese e liquidarlo solo al termine del rapporto, salvo alcune eccezioni previste dalla legge.
Si ricorda, poi, che il datore di lavoro domestico – che, in genere, coincide con l’anziano da assistere per la badante o con la famiglia a cui si presta servizio per colf e babysitter – non fa da sostituto di imposta: ciò significa che i lavoratori domestici, anche se regolarmente assunti a tempo indeterminato e con una busta paga, ricevono uno stipendio lordo, senza che sulla retribuzione sia effettuata la ritenuta delle tasse. Di conseguenza, è il lavoratore a dover provvedere autonomamente agli adempimenti fiscali.

Il chiarimento dell’INL: il TFR non può essere rateizzato
Con la nota n. 616 del 3 aprile 2025, l’INL ha ribadito che rateizzare il TFR mensilmente nelle buste paga è illegittimo.
Se il TFR viene corrisposto mensilmente anziché accantonato, perde la sua natura di “trattamento di fine rapporto” e si trasforma a tutti gli effetti in retribuzione ordinaria. Questo cambiamento ha implicazioni fiscali e contributive significative.
In caso di rateizzazione illegittima, il compenso riconosciuto al collaboratore domestico cambia natura, con effetti concreti su diversi aspetti del rapporto di lavoro:

  • imposizione fiscale: l’importo, non essendo più TFR, non sarà più soggetto all’imposta sostitutiva del 20%, ma sarà tassato con l’aliquota IRPEF ordinaria, aumentando l’imponibile nella Certificazione Unica (CU);
  • effetto sui contributi INPS: l’aumento della retribuzione può comportare un cambio dell’aliquota contributiva per i contratti a ore (non conviventi), soprattutto se si resta sotto le 24 ore settimanali.
Per questo è fondamentale seguire quanto previsto dal contratto collettivo e non adottare prassi scorrette che, anche se inizialmente sembrano “convenienti”, rischiano di penalizzare entrambe le parti.

Ma è possibile anticipare il TFR?
Sì, ma solo in casi specifici; questa possibilità permette, ad esempio, di ricevere a dicembre uno stipendio di fine anno maggiorato di circa 830 euro, se si percepisce la retribuzione minima prevista dal CCNL (1.187,36 euro al mese). Il TFR deve essere accantonato e può essere anticipato solo rispettando alcune precise condizioni:

  • l’anticipo può essere richiesto esclusivamente dal lavoratore, in forma scritta;
  • si può anticipare fino a un massimo del 70% dell’importo maturato;
  • l’anticipo può essere concesso una sola volta all’anno.

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