Pubblicato il: 10/07/2025
Bed and breakfast: quando è attività occasionale e quando diventa impresa
Partiamo subito chiarendo che un B&B può essere gestito in due modalità: in forma non imprenditoriale, quando svolto saltuariamente e con carattere familiare, oppure come attività commerciale vera e propria (quindi in forma imprenditoriale), quando è organizzata e svolta in modo continuativo. La scelta tra queste due opzioni è particolarmente importante, in quanto dalla stessa dipendono una serie di obblighi, tra i quali l’apertura di una partita IVA e l’individuazione del tipo di regime fiscale da adottare.
Per essere considerato “non imprenditoriale”, il B&B deve avere alcune condizioni specifiche:
- essere gestito dal titolare, eventualmente coadiuvato da familiari;
- ospitare un massimo di 3/6 camere e 20 posti letto;
- restare chiuso almeno 90 giorni all’anno;
- essere situato nello stesso immobile in cui il gestore ha la propria residenza.
Quando scatta l’obbligo della partita IVA
In assenza di uno o più dei requisiti sopra indicati, l’attività assume carattere imprenditoriale. Questo comporta l’apertura della partita IVA e la scelta del corretto codice ATECO, che per i B&B è il 55.20.41. In fase di apertura, bisognerà altresì indicare la sede dove verranno conservate le scritture contabili e scegliere un regime fiscale coerente con il volume d’affari previsto.
Un B&B, inoltre, è considerato a tutti gli effetti un’attività d’impresa se viene pubblicizzato online tramite un sito, se è previsto un sistema di prenotazioni automatizzate o se vengono forniti servizi aggiuntivi agli ospiti.
SCIA e ulteriori adempimenti
Un’ulteriore attività da compiere consiste nella presentazione, al Comune in cui si trova il B&B, di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) tramite lo sportello SUAP. Il documento va compilato con i dati personali, le caratteristiche dell’immobile e le modalità di gestione dell’attività. Inoltre, l’interessato dovrà corrispondere una cifra, variabile tra 60 e 150 euro, a titolo di diritti di istruttoria.
Infine, è necessario attivarsi presso le Agenzie per la Promozione delle Attività Turistiche (A.A.P.I.T.) per ottenere la classificazione della struttura ed essere abilitati all’invio dei dati relativi agli ospiti non UE alle Forze dell’ordine.
Obbligo del CIN dal 1° gennaio 2025: cosa cambia
Come abbiamo detto in apertura, da quest’anno l’ulteriore adempimento consiste nell’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), obbligatorio per tutte le strutture ricettive, compresi i B&B e gli immobili per affitti brevi. Il codice deve essere richiesto tramite la piattaforma online del Ministero del Turismo, dopo aver dimostrato che la struttura rispetta i requisiti richiesti.
Il CIN deve essere esposto all’interno della struttura e indicato in ogni forma di pubblicità: dalle inserzioni sui portali alle comunicazioni sui social media. Chi non lo fa rischia sanzioni che vanno da un minimo di 800 fino a 8.000 euro.
B&B e case vacanze: differenze da non sottovalutare
Infine, bisogna tenere conto delle differenze che intercorrono tra il B&B e le altre strutture ricettive. A differenza degli affittacamere o delle case vacanze, il bed and breakfast deve mantenere una gestione familiare, con offerta limitata al pernottamento e alla colazione. Non sono ammessi servizi turistici extra, come visite guidate o pacchetti esperienziali, che invece caratterizzano le case vacanza e richiedono un approccio imprenditoriale a tutti gli effetti.
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