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Bollette non pagate dall’inquilino, non devi saldarle tu, a meno che il contratto non sia a tuo nome: nuova sentenza

Pubblicato il: 29/10/2025

I contratti di locazione si basano su una serie di regole civilistiche ben precise, ma c'è un dubbio che talvolta insorge nei proprietari: quando un inquilino non paga le bollette, può essere chiamato a risponderne anche il locatore? La fruizione o disponibilità del servizio idrico, di per sé, fa scaturire un obbligo di natura contrattuale in capo al proprietario, tenuto – quindi – a pagare in via solidale?

Ebbene, la risposta, in base a una recente decisione del Tribunale di Massa – la n. 503 di questo mese – è negativa: in linea generale, il proprietario non può essere considerato solidalmente responsabile per i debiti gravanti sull'inquilino che non li onora. A meno che non sussista una precisa condizione: il contratto lo deve vincolare direttamente al fornitore del servizio.

Nel caso concreto analizzato dal giudice toscano, un inquilino aveva persistito nel non pagare le bollette legate ai consumi nell'immobile, tanto che la società fornitrice di servizi idrici aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei suoi confronti e, in solido, verso le proprietarie dell'immobile. La consistente somma da pagare era pari a più di 34mila euro e – in particolare – oltre 12mila euro erano imputati alle locatrici, come corrispettivo per la fornitura dell'acqua. Tuttavia, come emerso dai fatti di causa, le fatture non saldate erano intestate meramente alla società conduttrice.

Le proprietarie, ritenendo infondata la richiesta, si sono opposte giudizialmente al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca in aula. La società idrica, dal canto suo, ha affermato che le proprietarie fossero comunque da ritenersi responsabili in solido, sulla scorta dell'applicazione dell'art. 11 del proprio regolamento, secondo cui:

  • il nuovo soggetto possessore dell'immobile, che intenda continuare a usufruire del servizio idrico, è tenuto a stipulare un nuovo contratto a proprio nome;
  • in ipotesi di mancata comunicazione della variazione, rispondono in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto sia l'anteriore intestatario.
Seguendo questa interpretazione, dopo che la conduttrice aveva riconsegnato gli immobili, le proprietarie – rientrate nella disponibilità dei loro spazi – sarebbero diventate "utenti di fatto". E, non avendo aderito e firmato un nuovo contratto, sarebbero state solidalmente obbligate a saldare anche i debiti pregressi gravanti sull'inquilino.

Con la sentenza n. 503, il Tribunale di Massa ha così affrontato una questione di rilievo generale in materia di locazione, fornendo una risposta di orientamento per una pluralità di casi analoghi: il fatto di possedere o usare l'immobile – e quindi, in teoria, beneficiare del servizio idrico – può bastare a rendere il proprietario obbligato nei confronti del gestore? Anche sul proprietario grava una responsabilità per il pagamento scaturente dal semplice e potenziale utilizzo dell'acqua?

Come anticipato in apertura, il Tribunale di Massa ha dato ragione alle proprietarie, accogliendo la loro opposizione al decreto ingiuntivo e escludendo qualsiasi obbligo di versare denaro per saldare il debito altrui. Secondo il giudice toscano, infatti, il proprietario non è responsabile senza specifico contratto e la società idrica non ha provato la presenza di un previo vincolo contrattuale tra sé e le proprietarie dell'immobile, tanto da giustificare la richiesta di pagamento. Nel nostro ordinamento non esiste una norma generale che imponga una responsabilità solidale tra locatore e conduttore per obbligazioni in ambito contrattuale. In altre parole, il mero fatto di rivestire la qualità di proprietario di un immobile non determina automaticamente l'obbligo di pagare i debiti contratti da chi lo occupa.

La decisione giudiziaria è interessante, anche perché chiarisce appieno il motivo per cui il regolamento del gestore del servizio idrico non basta. In particolare, questo testo:

  • non può vincolare soggetti che non lo hanno accettato;
  • avendo natura contrattuale, dispiega i suoi effetti soltanto nei confronti di chi sottoscrive il contratto di fornitura o, comunque, accetta espressamente le relative condizioni.
Alla luce delle risultanze di causa, si è accertato che le proprietarie dell'immobile non avevano firmato alcun contratto con la società idrica e – quindi – non avevano accettato il regolamento del servizio di fornitura dell'acqua. Non solo. Era stata respinta anche la tesi relativa a un possibile comportamento concludente delle proprietarie. Infatti, non era emersa alcuna prova di fatti o atti inequivocabili, che attestassero la volontà di assumere obblighi di pagamento verso la fornitrice.

Concludendo, la sola fruizione o disponibilità del servizio idrico – ad esempio perché l'acqua continuava a scorrere dopo la riconsegna dell'immobile – non basta a far sorgere una responsabilità solidale. Il vincolo contrattuale nasce soltanto con una manifestazione inequivoca di volontà (quale una richiesta formale di attivazione o subentro nel servizio). Chi agisce in giudizio deve provare il fondamento della sua pretesa creditoria e, se non lo fa, il tribunale – in casi pratici come questo – revoca il decreto ingiuntivo ed esclude qualsiasi responsabilità solidale delle proprietarie. Ecco perché la responsabilità per le obbligazioni contrattuali non può essere estesa automaticamente al proprietario dell'immobile.


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