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Bonus anziani 2025, 850 euro al mese dall’INPS per l’assistenza domiciliare: ecco tutte le novità e come fare domanda

Pubblicato il: 21/03/2025

Martedì 18 marzo l'Inps ha pubblicato il messaggio n. 949, avente ad oggetto il nuovo bonus anziani da 850 euro, erogato in via sperimentale nel biennio 2025/2026 e con assorbimento dell’indennità di accompagnamento e delle prestazioni fornite dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS). Tale bonus contribuisce all'attuazione del cosiddetto patto per la terza età – citato nella legge 33/2023 – e rientra nelle previsioni di cui al d. lgs. 29/2024, che attua l'appena citata legge e contiene disposizioni in materia di assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria e prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti.

Il messaggio Inps è un testo atteso, perché fornisce istruzioni operative in merito ad una prestazione universale rivolta a persone non più autosufficienti ed erogata a specifiche condizioni. Inoltre, il messaggio anticipa la pubblicazione del decreto attuativo necessario per poter fare richiesta della prestazione – e sottoscritto pochi giorni fa dal Ministro del Lavoro – focalizzandosi sui controlli previsti, ai fini di sondare l'effettiva sussistenza del diritto al contributo mensile.

Il bonus – pari a 850 euro mensili – è finalizzato al sostegno delle spese contrattuali per l’assunzione di badanti e per quelle di cura e assistenza e, infatti, è erogato a chi versa in condizione di non autosufficienza, ossia a chi è incapace di provvedere a se stesso in modo autonomo perché affetto da una disabilità fisica, psichica, sensoriale o relazionale. I requisiti di accesso all'assegno mensile erano, però, già stati definiti da un precedente messaggio dell'istituto, il n. 4490 del 2024; ricordiamoli di seguito:

  • almeno 80 anni d’età;
  • valore ISEE sociosanitario ordinario, e in corso di validità, non superiore a 6.000 euro;
  • titolarità dell'indennità di accompagnamento o presenza dei requisiti per ottenerla;
  • livello di bisogno assistenziale gravissimo.
Nel messaggio n. 949 l'Inps precisa che – come previsto dall’art. 35, comma 3 del d. lgs. 29/2024 – la scelta a favore della prestazione Universale è reversibile e, quindi, il beneficiario può rinunciare alla stessa con il conseguente ripristino dell'indennità di accompagnamento. Sarà necessaria una specifica richiesta all’Inps con l'applicativo disponibile sul portale dell’ente di previdenza.

Come accennato, il messaggio n. 949 offre chiarimenti in merito ai controlli, compiuti in via automatica dopo l'invio della domanda del bonus 850 euro, per acclarare la presenza dei requisiti di erogazione. Come si legge nel testo dell'Inps, se i controlli si riveleranno positivi, nell'iter di gestione della prestazione sarà evidenziato lo stato di avanzamento della pratica, e – in particolare – saranno rilevati:

  • la presa in carico della domanda, in caso di sussistenza dei requisiti, e l’inoltro della richiesta alla Commissione Medico Legale Inps per l’individuazione del livello assistenziale gravissimo;
  • l’invio alla struttura territoriale competente nei casi di insussistenza di uno o più requisiti.
L'Inps, inoltre, spiega che tale invio è previsto per tutte le ipotesi in cui la domanda non superi i controlli automatizzati e centralizzati e, in queste circostanze, sarà la struttura territoriale dell’istituto a compiere le dovute ulteriori verifiche. Se anche a seguito di tale ulteriore istruttoria non dovessero risultare soddisfatti i requisiti indicati dalla legge, la struttura territoriale Inps emetterà un provvedimento di rigetto della richiesta di bonus anziani del valore di 850 euro.

Oltre al controllo sull'effettivo diritto all'indennità di accompagnamento, in riferimento al controllo sul requisito economico, Inps rimarca che colui il quale voglia accedere alla prestazione universale deve essere in possesso della citata attestazione Isee al momento della presentazione della relativa domanda.

In particolare:

  • per i soli mesi di gennaio e febbraio è possibile, in assenza di Isee sociosanitario dell’anno corrente valido, fare riferimento a quello con scadenza al 31 dicembre dell’anno anteriore;
  • dal mese di marzo, invece, il beneficiario deve obbligatoriamente essere in possesso dell’Isee valido per l’anno in corso, pena la sospensione dell’erogazione del bonus anziani mensile. Il pagamento riprenderà regolarmente, con efficacia retroattiva, dal momento della presentazione, da parte del richiedente, della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), correttamente attestata e non maggiore di 6.000 euro, valida per l’anno 2025 (ferma restando la presenza degli altri requisiti di accesso).

Inoltre, l'Inps chiarisce che – in caso di una nuova DSU a cui consegua un ISEE maggiore di 6.000 euro – il beneficio decade. Per quanto riguarda, invece, l'accertamento del livello di bisogno assistenziale gravissimo, l'Inps nel messaggio del 18 marzo illustra un doppio criterio (sanitario e sociale) di individuazione di tale livello di bisogno.

Ricordiamo, inoltre, che il nuovo bonus anziani non autosufficienti è composto da due diverse quote. Come spiega il messaggio Inps del 18 marzo, richiamando il precedente messaggio n. 4490, abbiamo infatti:

  • una quota fissa corrispondente all’indennità di accompagnamento, versata in base alle modalità già in uso;
  • una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, per un ammontare oggi pari a 850 euro mensili, versata con uno specifico pagamento predisposto dall'iter automatizzato della piattaforma “Prestazione Universale”.
In particolare, la quota integrativa potrà essere utilizzata per stipendiare lavoratrici e lavoratori domestici con compiti di assistenza all'anziano non autosufficiente, operativi per almeno 15 ore settimanali, oppure per comprare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza (ad es. servizi di lavanderia, di accompagnamento a visite ecc.), forniti da imprese e professionisti qualificati nell'area dell’assistenza sociale non residenziale.

Concludendo, rimarchiamo che il decreto attuativo del bonus anziani da 850 euro, di cui all'art. 34, comma 4 del d. lgs. 29/2024, è in attesa della registrazione presso la Corte dei Conti. Dopo queste formalità finali sarà effettivamente possibile fare domanda per la prestazione universale.


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