Pubblicato il: 19/04/2025
Ebbene, su questi temi, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato come l'art. 16 bis del T.U.I.R., al comma 8, preveda che, in caso di vendita dell’unità immobiliare su cui sono state svolte le opere di ristrutturazione edilizia, la detrazione integralmente o parzialmente non utilizzata sia trasferita, per i restanti periodi di imposta, all’acquirente, tranne nell'ipotesi in cui uno specifico accordo tra le parti preveda diversamente.
Ma le Entrate specificano anche che il bonus ristrutturazione può conservarsi anche in altro modo. Infatti, nella circolare n. 7/2021 dell'Amministrazione finanziaria, si chiarisce che, in mancanza dell'appena citato accordo nell’atto di trasferimento dell'appartamento, la conservazione in capo al venditore delle agevolazioni non sfruttate può desumersi anche da una scrittura privata:
- autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;
- firmata da ambo le parti contraenti;
- in cui si dia atto che un accordo di questo tipo c'era già fin dalla data del rogito notarile.
Cogliamo l'occasione per ricordare che il citato art. 16-bis del T.U.I.R. dispone dette agevolazioni fiscali, nello specifico detrazioni dall'Irpef pari al 50% delle spese sostenute nel corso dell'anno, per gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio svolti su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di ogni categoria catastale (e relative pertinenze). Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. Tali benefici sono previsti per stimolare le attività edilizie, combattere l'evasione fiscale e migliorare il patrimonio immobiliare del paese.
In particolare, il bonus ristrutturazione prevede una detrazione del 50% solo per il 2025 ed esclusivamente per gli interventi sulle abitazioni principali; invece per le seconde e terze case la detrazione dall’imposta lorda corrisponde al 36% delle spese compiute. In ambo i casi, l'agevolazione vale fino a un importo totale delle stesse non maggiore di 96.000 euro per unità immobiliare. Pertanto, l'ammontare massimo dell'agevolazione fiscale per le spese sostenute è uguale a 48.000 euro e la detrazione dovrà essere suddivisa in dieci quote annuali di identica entità, nell’anno in cui è stata fatta la spesa e in quelli successivi.
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