Pubblicato il: 23/04/2025
Per il 2024 i beneficiari della misura in oggetto sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 2 del D.I. 4 giugno 2024 (di seguito D.I.), nei cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
- titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.
Il contributo – si rammenta – è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del D.I.), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e all’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale (art. 3 del D.I.).
Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e, per i carburanti, presso le imprese autorizzate alla vendita, individuati con apposita convenzione sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (artt. 10 e 11 del D.I.).
Le carte ad oggi assegnate sono state rese operative con l'accredito del contributo, erogato a partire dal mese di settembre 2024. Le somme, inoltre, dovevano essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025 (art. 8, comma 1, del D.I.).
Ma questa iniziativa è confermata anche per il 2025?
Invero la legge di bilancio per il 2025 contiene diverse misure per il sostegno ai soggetti in condizioni di disagio economico e di indigenza, al fine di proseguire l’attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale. La legge ha previsto in particolare:
- l'incremento di 50 milioni di euro annui della dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all’articolo 58 del D.L. n. 83 del 2012, istituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), mediante organizzazioni caritevoli;
- l’incremento di 500 milioni di euro della dotazione del Fondo per l’acquisto dei beni di prima necessità istituito dal comma 450, art. 1, della L. n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), destinato all'acquisto di beni alimentari da parte dei soggetti che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro.
Pertanto, anche se l’iniziativa resta confermata per il 2025, occorre rilevare – tuttavia – che il budget stanziato, d'importo inferiore rispetto a quello dell'anno precedente, potrebbe comportare l'erogazione di un assegno più basso di quello attualmente corrisposto, con la conseguenza che potrà accedere a questo sostegno un numero di famiglie inferiore rispetto agli anni precedenti.
Nel frattempo, però, una nuova ricarica per coloro che hanno ricevuto le prepagate lo scorso anno potrebbe arrivare dai fondi residui non utilizzati. In base alle regole stabilite dal citato decreto 4 giugno 2024, infatti, gli importi caricati sulla Carta dedicata a te, che non sono stati utilizzati dai cittadini e dalle cittadine, ritornano nelle mani del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per essere nuovamente distribuiti a coloro che hanno ricevuto le prepagate. Il decreto ha indicato il 20 aprile 2025 quale data entro la quale dovrebbe essersi concluso il monitoraggio, da parte Poste Italiane S.p.A., delle risorse residue, i cui importi saranno a breve, quindi, ricaricati sulle carte dei componenti dei nuclei familiari che abbiano regolarmente utilizzato le somme nei mesi precedenti.
Ai fini dell'assegnazione del sussidio, la priorità – si ricorda – spetta in prima battuta ai nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno minore, nato entro il 31 dicembre 2010.
Quindi, compatibilmente con la disponibilità delle carte, si prendono in considerazione i nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno minore nato entro il 31 dicembre 2006 e, in via residuale, i nuclei familiari senza minori composti da non meno di tre componenti.
Si parte in ogni caso dai nuclei con indicatore ISEE più basso.
Allo stato la lista dei beneficiari idonei, già creata da ogni singolo Comune, tiene conto dei seguenti criteri:
1. Nuclei che registrano la presenza di almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2010, con i seguenti criteri di priorità:
- indicatore dell’ISEE ordinario crescente;
- data di nascita dei tre componenti più giovani;
- numero componenti della DSU (almeno tre persone).
2. Nuclei che registrano la presenza di almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2006, con i seguenti criteri di priorità:
- indicatore dell’ISEE ordinario crescente;
- data di nascita dei tre componenti più giovani;
- numero componenti della DSU (almeno tre persone).
3. I restanti posti in graduatoria sono definiti in base alla numerosità dei componenti DSU (almeno 3 persone), con i seguenti criteri di priorità:
- indicatore dell’ISEE ordinario crescente;
- data di nascita dei tre componenti più giovani.
Non potranno usufruire della social card i beneficiari di indennità di disoccupazione (Naspi e Dis-Coll), cassa integrazione, mobilità e assegno di inclusione
Si ricorda infine che, ai fini dell’abbassamento dell’ISEE, dallo scorso 3 aprile è possibile ripresentare la DSU escludendo i titoli di Stato fino a 50.000 euro.
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