Pubblicato il: 14/11/2025
Attraverso i buoni di spesa della Carta del Docente è possibile acquistare esclusivamente i seguenti beni o servizi:
- libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
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- titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
- titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
- iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.
La risposta è no, essendo i fondi destinati esclusivamente alla formazione e all’aggiornamento professionale. Il caso è stato affrontato dal Tribunale di Cosenza con la sentenza del 7 novembre 2025, n. 1709.
Nel ricorso contro la sanzione, il docente ha sostenuto che la contestazione dell’addebito non era avvenuta nei tempi stabiliti dall’articolo 55 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che impone un termine perentorio di trenta giorni.
Nel caso in esame, la Guardia di Finanza aveva trasmesso una copiosa documentazione riguardante diversi docenti, rendendo necessarie verifiche approfondite e richieste di chiarimento. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 32491/2018, n. 21193/2018, n. 14896/2024), il Tribunale ha ribadito che la contestazione disciplinare deve basarsi su informazioni circostanziate e complete, così da garantire il pieno diritto di difesa del dipendente.
Il ricorrente aveva, inoltre, invocato l’applicazione della prescrizione quinquennale prevista dalla L. n. 689 del 1981, ma il giudice ha precisato che tale disciplina riguarda le sanzioni amministrative, mentre quelle disciplinari sono regolate dagli articoli 2106 del codice civile e 51 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Il Tribunale ha, dunque, confermato la legittimità della sanzione, ritenendo proporzionata la sospensione di quattro giorni prevista dagli articoli 492 e 494 del D.Lgs. n. 297 del 1994 per comportamenti contrari ai doveri connessi alla funzione docente.
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