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Casa in affitto, il proprietario può vietarti di tenere animali domestici: ecco la nuova sentenza

Pubblicato il: 05/06/2025

Un frequente quesito, nell'ambito dei contratti di locazione a uso abitativo, è relativo alla possibilità o meno, per il locatore, di introdurre il divieto di detenere animali d'affezione al futuro inquilino, per evitare il rischio che questi ultimi possano – in qualche modo – danneggiare l'immobile locato oppure costituire fonte di disturbo o disagio per gli altri condomini. Ebbene, in linea generale, secondo l'art. 1587 del c.c. il locatario deve servirsi dell'appartamento in modo conforme al contratto.

La legge, però, non si esprime sull'eventualità che l'inquilino voglia tenere cani, gatti, conigli ecc. Nel testo del contratto di locazione il proprietario potrebbe apporre una clausola specificamente rivolta alla detenzione di animali domestici e contenente un obbligo accessorio gravante sull'affittuario. E il punto è proprio questo: per legge, si può includere nel contratto il divieto di avere animali da compagnia all'interno dell'immobile oggetto di locazione? Tale previsione contrattuale è da considerarsi valida oppure difforme dalla legge vigente?

A chiarire e risolvere la ricorrente questione è stato un recente provvedimento della Corte d'Appello di Napoli, il n. 1254 del 13 marzo scorso. I magistrati chiamati a decidere si sono, infatti, occupati di un contratto di locazione a uso abitativo, in cui era contenuta una clausola che vietava la presenza di animali in casa. Nonostante questa previsione contrattuale, dai fatti di causa è emerso il possesso, da parte dell'inquilino, di tre cani che – secondo quanto evidenziato dal locatore – sporcavano ripetutamente il poggiolo del suo appartamento, facendo cadere escrementi anche negli spazi comuni del condominio, con ciò creando disagi e fastidio negli altri condomini.

Per la Corte d'Appello il divieto di tenere animali, contenuto in una clausola inserita nel contratto di locazione, è del tutto legale e legittimo e non va inteso, quindi, come sproporzionato rispetto ai diritti dello stesso proprietario, oppure ingiustificatamente svantaggioso per l'altra parte firmataria dell'accordo. In termini tecnici, tale divieto non integra, infatti, una clausola contrattuale vessatoria, così come inquadrata nei casi citati dal secondo comma dell'art. 1341 del c.c.. Si ricorda che tali clausole, per non essere considerate nulle, necessitano di specifica comprensione e sottoscrizione autonoma da parte del contraente potenzialmente penalizzato.

Nella vicenda esaminata, la Corte ha ritenuto che il divieto di tenere animali domestici – previsto da una specifica clausola del contratto di locazione – non fosse in contrasto con quanto stabilito dall'articolo del Codice Civile precedentemente citato. Al contrario, richiamando l'art. 1322 del c.c. sull’autonomia contrattuale, in collegamento con l'art. 41 Cost. che tutela la libertà di iniziativa economica privata, il giudice di secondo grado ha chiarito che è pienamente legittimo, per le parti, stabilire liberamente il contenuto del contratto, incluso il divieto per l'inquilino di tenere cani o gatti.

Naturalmente, questa libertà non è assoluta, ma deve rispettare i limiti imposti dalla legge, come quelli derivanti da norme imperative, dall'ordine pubblico e dal buon costume. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha rilevato che tali limiti non erano stati in alcun modo superati.

Concludendo, il proprietario può legalmente vietare la presenza di animali domestici nell'immobile locato, se espressamente previsto nel contratto. Per questo motivo, è sempre consigliabile leggere attentamente il testo prima di firmarlo e, se necessario, richiedere chiarimenti o modifiche prima della sottoscrizione.


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