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Classi a scuola troppo affollate, respinto il ricorso dei genitori, nessun danno subito dagli studenti: nuova sentenza

Pubblicato il: 12/05/2025

Con la sentenza n. 7658 del 2025, pubblicata il 17 aprile scorso, il TAR Lazio ha respinto il ricorso avanzato da alcuni genitori contro un istituto scolastico di Roma, mettendo la parola fine a una controversia legata alla gestione delle classi dell’indirizzo agrario. La causa? L’unione, avvenuta nell’anno scolastico 2019/2020, di due prime in una sola seconda composta da 28 alunni, tra cui quattro con disabilità grave, uno con disabilità lieve e ben dodici con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

Accorpamento classi e disabilità
Secondo i ricorrenti, l’istituto avrebbe disatteso le disposizioni previste dal D.P.R. n. 81/2009, che regolano i criteri numerici per la formazione delle classi, compromettendo diritti fondamentali come istruzione, inclusione e pari opportunità educative. Le criticità, a detta dei genitori, si sarebbero acuite durante il periodo di Didattica a Distanza (DaD) introdotto con l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il giudice amministrativo chiarisce i criteri per il risarcimento danni
I giudici hanno però ricostruito l’intera vicenda evidenziando che, dopo l’annullamento del provvedimento di accorpamento, la scuola ha provveduto al ripristino di due classi distinte nel 2020/2021. Nonostante ciò, i genitori degli studenti avevano chiesto un risarcimento economico per l'anno precedente, ritenendo lesi i diritti educativi dei figli.
Tuttavia, il TAR del Lazio ha ribadito un principio cardine del diritto amministrativo: la responsabilità della P.A. è aquiliana e non contrattuale, motivo per cui, per ottenere un risarcimento nei confronti della stessa, non è sufficiente dimostrare che un atto sia illegittimo, ma occorre anche fornire prova concreta della colpa dell’amministrazione e del rapporto di causalità diretta tra il comportamento contestato e un danno effettivamente patito.

Nessuna prova di danni effettivi
Nel caso di specie, pur riconoscendo che il numero degli alunni eccedeva i limiti previsti dalla normativa, il TAR ha osservato che la legge consente deroghe in presenza di situazioni particolari. Inoltre, i ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di conseguenze dannose misurabili, come un calo delle prestazioni scolastiche o l’esclusione da attività formative.
In mancanza di evidenze oggettive che colleghino l’accorpamento a un danno tangibile, il Tribunale ha ritenuto infondata la richiesta risarcitoria.
Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, tenuto conto della complessità del caso e della regolare partecipazione delle amministrazioni interessate. La decisione, dunque, conferma l’indirizzo consolidato della giurisprudenza secondo cui, in materia di organizzazione scolastica, la tutela risarcitoria richiede un rigoroso accertamento della responsabilità e del danno concreto subito dagli studenti o dalle loro famiglie.


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