Pubblicato il: 12/05/2025
Accorpamento classi e disabilità
Secondo i ricorrenti, l’istituto avrebbe disatteso le disposizioni previste dal D.P.R. n. 81/2009, che regolano i criteri numerici per la formazione delle classi, compromettendo diritti fondamentali come istruzione, inclusione e pari opportunità educative. Le criticità, a detta dei genitori, si sarebbero acuite durante il periodo di Didattica a Distanza (DaD) introdotto con l’emergenza sanitaria da Covid-19.
Il giudice amministrativo chiarisce i criteri per il risarcimento danni
I giudici hanno però ricostruito l’intera vicenda evidenziando che, dopo l’annullamento del provvedimento di accorpamento, la scuola ha provveduto al ripristino di due classi distinte nel 2020/2021. Nonostante ciò, i genitori degli studenti avevano chiesto un risarcimento economico per l'anno precedente, ritenendo lesi i diritti educativi dei figli.
Tuttavia, il TAR del Lazio ha ribadito un principio cardine del diritto amministrativo: la responsabilità della P.A. è aquiliana e non contrattuale, motivo per cui, per ottenere un risarcimento nei confronti della stessa, non è sufficiente dimostrare che un atto sia illegittimo, ma occorre anche fornire prova concreta della colpa dell’amministrazione e del rapporto di causalità diretta tra il comportamento contestato e un danno effettivamente patito.
Nessuna prova di danni effettivi
Nel caso di specie, pur riconoscendo che il numero degli alunni eccedeva i limiti previsti dalla normativa, il TAR ha osservato che la legge consente deroghe in presenza di situazioni particolari. Inoltre, i ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di conseguenze dannose misurabili, come un calo delle prestazioni scolastiche o l’esclusione da attività formative.
In mancanza di evidenze oggettive che colleghino l’accorpamento a un danno tangibile, il Tribunale ha ritenuto infondata la richiesta risarcitoria.
Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, tenuto conto della complessità del caso e della regolare partecipazione delle amministrazioni interessate. La decisione, dunque, conferma l’indirizzo consolidato della giurisprudenza secondo cui, in materia di organizzazione scolastica, la tutela risarcitoria richiede un rigoroso accertamento della responsabilità e del danno concreto subito dagli studenti o dalle loro famiglie.
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