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Codice della Strada, in caso d’incidente paga il guidatore per i passeggeri che non hanno le cinture: novità Cassazione

Pubblicato il: 30/01/2025

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46566/2024, ha chiarito i doveri di vigilanza e prudenza cui è tenuto il conducente di un veicolo nei confronti dei passeggeri trasportati.

Il caso
Il Tribunale di Frosinone aveva assolto Mevia dal reato di omicidio colposo (art. 589 del c.p.), ritenendo che il fatto non costituisse reato. Mevia era imputata per aver causato, con negligenza, imprudenza, imperizia e violazione di diverse norme del Codice della Strada, la morte di Tizio, passeggero sul sedile posteriore sinistro del veicolo.
L’incidente era avvenuto di notte su una strada caratterizzata dalla presenza di edifici, curve pericolose e intersezioni. A seguito dell’improvviso attraversamento di un cane, Mevia aveva perso il controllo dell’auto, frenato bruscamente e urtato la recinzione di un centro commerciale, causando il ribaltamento del veicolo e il decesso di Tizio.

Le motivazioni del Tribunale
Il Tribunale aveva escluso la responsabilità di Mevia sulla base dei seguenti elementi:

  • velocità adeguata: in assenza di segnaletica specifica, la velocità massima applicabile era di 90 km/h (strada extraurbana) e l’auto procedeva a 65 km/h;
  • causa emergenziale: le manovre di Mevia erano state determinate dall’attraversamento improvviso del cane randagio;
  • cintura non indossata dal passeggero: Tizio non indossava la cintura di sicurezza.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma ha presentato ricorso, sostenendo che:
  • solo la conducente e la passeggera anteriore indossavano le cinture di sicurezza, mentre Tizio non lo faceva;
  • secondo il perito del Tribunale, l’uso della cintura avrebbe potuto, ragionevolmente, prevenire il decesso.
La decisione della Corte di Cassazione
La Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando i seguenti punti:
  • obbligo di vigilanza del conducente, per cui “il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto e ad omettere l'intrapresa marcia (Sez. 4 n. 39136 del 27/09/2022) e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura (ex plurimis, Sez. 4 n. 32877/2020 Rv. 280162 – 01 ed ancora Sez. 4, n. 9904/1996, Rv. 206266 – 01; Sez. 4, n. 9311 del 29/1/2003, Sulejmani, Rv. 224320)”. In altre parole, egli ha il dovere, in base alle regole di diligenza e prudenza, di assicurarsi che tutti i passeggeri indossino le cinture di sicurezza. In caso di rifiuto, il conducente deve astenersi dal trasporto o dalla messa in marcia del veicolo. Questo obbligo è indipendente dalle responsabilità sanzionatorie dirette dei passeggeri;
  • vizio nella motivazione assolutoria: la Corte ha ritenuto erronea la motivazione del Tribunale, che aveva escluso la responsabilità di Mevia a causa dell’assenza di segnali acustici per le cinture posteriori e della difficoltà di controllare continuamente i passeggeri;
  • violazione dell’art. 172 del Codice della strada: tale norma tutela specificamente il rischio di eventi come quello verificatosi. La condotta del passeggero (non indossare la cintura) può rilevare sul grado di colpa, ma non esclude né interrompe il nesso causale tra la condotta del conducente e l’evento dannoso.
In sintesi, la Corte di Cassazione ha ribadito che, a livello penale, il conducente ha il dovere di garantire il rispetto dell'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri. La mancata vigilanza su tale obbligo lo rende responsabile del reato di lesioni personali colpose o di omicidio colposo, oltre a obbligarlo al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

Tanto premesso in punto di responsabilità penale del conducente, vediamo cosa accade sotto il profilo amministrativo e quali sanzioni sono previste in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza.
Il già menzionato art. 172 C.d.S. prevede l’obbligo di indossare le cinture di sicurezzain qualsiasi situazione di marcia” e per tutti gli occupanti del veicolo, includendo dunque non solo il conducente, ma anche tutti i passeggeri, sia anteriori sia posteriori.
In caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332 a carico dell’autore della violazione. Se a non utilizzare la cintura è il minore, della violazione risponderà il conducente oppure, se presente, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
Oltre alla sanzione amministrativa, al conducente di un veicolo che non indossa la cintura di sicurezza vengono decurtati 5 punti dalla patente di guida. Inoltre, in caso di recidiva entro due anni, è comminata anche la sospensione della patente da 15 giorni fino a 2 mesi.


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