Pubblicato il: 14/04/2025
Stendere i panni è sempre consentito? La legge non lo vieta, ma…
Non esiste una normativa nazionale che proibisca in modo assoluto di stendere i propri panni su balconi, terrazze o finestre. Nella maggior parte dei casi, si tratta di un utilizzo legittimo della propria abitazione o delle sue pertinenze. Tuttavia, esistono dei limiti, che possono essere introdotti da:
- regolamenti condominiali, purché dotati di clausole chiare e specifiche;
- norme comunali (come i regolamenti di igiene o polizia urbana), in particolare in zone storiche o turistiche dove il decoro urbano è tutelato con maggiore attenzione;
- rispetto dei diritti altrui, ad esempio evitando che i panni gocciolino sui balconi sottostanti o ostruiscano visuali e spazi comuni.
Quando si parla di divieti condominiali, è fondamentale comprendere che non tutti i regolamenti hanno lo stesso valore giuridico. Esistono infatti due categorie di regolamenti:
- regolamenti assembleari, approvati a maggioranza: si tratta delle regole stabilite dalla maggioranza dei condomini in assemblea, secondo le modalità previste dall’art. 1138 del c.c.. Possono disciplinare l’uso degli spazi comuni, ma non possono limitare la libertà dei singoli all’interno delle proprie abitazioni o balconi. Per esempio, un regolamento assembleare può impedire di stendere panni nel cortile, ma non vietare l’uso di uno stendibiancheria su un balcone privato;
- regolamenti contrattuali (con valore vincolante): questi regolamenti vengono accettati da tutti i condomini sin dall’acquisto dell’immobile oppure sono approvati all’unanimità. Hanno forza contrattuale e possono legittimamente imporre vincoli anche sulle proprietà esclusive, come il divieto di stendere i panni all’esterno. Per essere validi, però, tali divieti devono essere espressi in termini precisi e inequivocabili.
Quando si tratta di spazi condivisi, come il cortile interno o la facciata dell’edificio, l’assemblea condominiale può deliberare a maggioranza per stabilire regole che ne limitino l’uso da parte dei singoli condomini. La risposta è dunque affermativa: è perfettamente legale vietare di posizionare stenditoi o simili in queste aree, per motivi legati al decoro, alla sicurezza o alla fruizione comune degli spazi.
Balconi e finestre private: cosa può essere vietato davvero?
Discorso diverso per i balconi, che fanno parte della proprietà esclusiva del singolo condomino. Di conseguenza, qualsiasi divieto che limiti l’uso di queste strutture deve essere previsto in un regolamento contrattuale. Una delibera a maggioranza relativa ad un regolamento di natura assembleare non ha il potere di introdurre limitazioni di questo tipo.
Ad ogni modo, anche il regolamento contrattuale dev’essere munito di clausole specifiche che vietino di stendere i panni. In assenza di esse, tale condotta resta lecita, purché si rispettino gli altri condomini (il che si può tradurre, ad esempio, nel divieto di provocare gocciolamenti).
Non è dunque sufficiente inserire, all’interno del regolamento condominiale, clausole generiche che chiamino in causa il mero “decoro dell’edificio” per impedire al proprietario di utilizzare il proprio balcone per stendere la biancheria. Perché il divieto sia valido, è necessario che la clausola sia redatta in modo esplicito, specificando chiaramente che è vietato appendere panni all’esterno.
Hai comprato casa: come sapere se ci sono divieti?
Chi acquista un appartamento in un condominio potrebbe trovarsi vincolato da un regolamento contrattuale già esistente e che vieta di stendere i panni. Tuttavia, è necessario accertare che:
- la clausola sia stata trascritta nei Registri Immobiliari prima dell’atto di compravendita;
- oppure sia espressamente richiamata nel rogito notarile e, quindi, accettata dal nuovo proprietario.
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