Pubblicato il: 19/05/2025
Quando il parcheggio diventa un abuso
Quando si parla di “parcheggio abusivo” non si fa solo riferimento alla sosta in uno spazio non autorizzato, ma anche alla limitazione del godimento da parte degli altri condomini delle aree comuni, come ad esempio cortili, vialetti, aree verdi, spazi antistanti ai portoni, ai box o alla portineria, che in genere non sono adibiti al parcheggio di automobili. Quando un condomino usa questi spazi come se fossero suoi, compie una violazione vera e propria, ledendo il diritto di godimento degli altri.
Secondo il Codice Civile, più precisamente l’art. 1102, è vietato appropriarsi in modo esclusivo di parti comuni: ogni uso, infatti, deve essere compatibile con i diritti degli altri. In parole semplici: se, parcheggiando la propria auto in una determinata area, si impedisce ad altri di passare, accedere, caricare o scaricare, si tratta di un comportamento illegittimo.
Il ruolo dell’amministratore: cosa può (e cosa non può) fare
Chi deve intervenire quando la situazione diventa insostenibile? L’amministratore ha il dovere di garantire il rispetto delle norme condominiali. Tuttavia, non ha il potere di far rimuovere forzatamente e in autonomia un veicolo: legittimate a ciò sono, infatti, le sole autorità competenti, come la polizia locale, le quali possono agire in tal senso, anche se, generalmente, solo su strade pubbliche.
Pertanto, l’intervento dell’amministratore è limitato ad un mero richiamo formale nei confronti del responsabile e ad un invito a rimuovere il veicolo. Qualora la condotta abusiva dovesse persistere, l’amministratore potrà convocare l’assemblea condominiale al fine di ripristinare il corretto uso degli spazi comuni, anche eventualmente ricorrendo a vie legali, secondo quanto disposto dall’art. 1117 quater del c.c..
Sanzioni: quando scatta la punizione
In alcuni casi, il regolamento di condominio può prevedere sanzioni pecuniarie per chi viola le regole. In base all’art. 70 delle disp. att. c.c., le sanzioni possono arrivare fino a 200 euro per una prima infrazione e salire fino a 800 euro in caso di reiterazione della condotta nel tempo.
Tuttavia, l’amministratore può applicare tali sanzioni solo se, all’interno del regolamento condominiale, sia prevista una clausola chiara e regolarmente approvata dall’assemblea. Inoltre, resta sempre necessaria la delibera assembleare per rendere effettiva la sanzione.
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