Pubblicato il: 22/03/2025
In particolare, tale articolo prevede che ogni condomino:
- ha diritto di usare il parcheggio condominiale, ma senza mutarne la destinazione. Ad esempio, se il parcheggio è rivolto al mero posteggio delle auto, non può essere trasformato in un'area di deposito o adibito ad altro uso;
- non deve impedire agli altri condomini di usarlo in base ai loro diritti, il che significa che nessun condomino può occupare uno spazio in modo esclusivo, impedendo ad altri di parcheggiare. Ad esempio, se il parcheggio è condiviso, un condomino non può "prenotare" uno spazio in modo permanente con oggetti o altri mezzi;
- può apportare modificazioni al parcheggio, a proprie spese, per il miglior godimento della cosa comune e a patto che non ne alterino la destinazione e non compromettano l'uso dell'area da parte degli altri condomini.
Come detto sopra, qualora si limiti la capacità di godimento della parte comune di altro condomino, il parcheggio non è ammesso. Lo ricorda la Cassazione nella sentenza 16902/2023, avente ad oggetto un'occupazione prolungata di un cortile con la vettura di un condomino. In queste circostanze, gli altri residenti hanno diritto di inoltrare una diffida per il parcheggio condominiale e, se non comporta la rimozione del mezzo, possono agire in giudizio.
Inoltre il regolamento di condominio può prescrivere specifici divieti di parcheggio, su delibera dell'adunanza condominiale: lo ha ribadito la Corte con la sentenza 7385/2023, nel dichiarare valida una delibera assembleare che, appunto, introduceva il divieto di sosta nelle aree comuni del condominio. Tuttavia, affinché una tale decisione sia effettivamente valida è necessario che siano rispettate le maggioranze previste dall'art. 1136 del c.c., ossia la maggioranza degli intervenuti in assemblea, a condizione che rappresentino almeno la metà dei millesimi del condominio.
In un'altra sentenza, la 9069/2022, la Cassazione ha invece spiegato che il regolamento di condominio non può validamente disporre dell’assegnazione nominativa, indefinitamente e in via esclusiva, a favore dei singoli condomini, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle loro macchine. Infatti, tale assegnazione parziale, da un lato, sottrarrebbe ad alcuni condomini l’utilizzazione del bene comune a tutti (ex art. 1117 del c.c.) e, dall’altro, creerebbe i presupposti per l’acquisto – da parte del condomino che utilizzi la cosa comune "animo domini" – della relativa proprietà tramite usucapione, attraverso l’esercizio del possesso esclusivo dell’area. Infine, la stessa decisione ha ribadito che i posti auto debbono essere assegnati uno per ciascun condomino e, se ciò non è possibile, dovrà essere utilizzato un criterio di turnazione.
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