Pubblicato il: 13/08/2025
La magistratura ha chiarito come un singolo condomino, che non intenda avvalersi dei servizi della nuova antenna centralizzata – la cui spesa per la realizzazione e posa in opera sia stata previamente deliberata in assemblea – possa legittimamente opporsi al pagamento della propria quota di installazione. Si pensi, ad esempio, a chi non guarda la televisione o a chi, invece, segue i programmi TV grazie a una sua parabola: l'interesse a non partecipare alle consistenti spese per l'antenna appare ben comprensibile sul piano della logica e del buon senso. Inoltre, quello all'antenna individuale è diritto autonomo, insopprimibile e slegato dall'esistenza originaria o sopravvenuta dell'antenna condominiale centralizzata, nonché nato per favorire la tutela del diritto alla libertà di informazione, di cui all'art. 21 Cost..
Non sorprende allora che, giuridicamente, il Tribunale di Salerno abbia sciolto eventuali dubbi, spiegando che il condomino il quale, concretamente, non trae e non vuole trarre alcun vantaggio o beneficio dall'installazione dell'antenna può legalmente distaccarsi dalla scelta collettiva – espressa in assemblea con delibera – e astenersi dal tirare fuori il portafoglio. Infatti è la natura giuridica dell'impianto dell'antenna centralizzata a giustificarlo: si tratta, come sopra accennato, di un'innovazione di cui all'art. 1120 del c.c., ossia una modifica all'impianto di ricezione televisiva, che include un sistema comune per tutti i condomini e sostituisce o integra gli impianti singoli.
Tale innovazione, si spiega nella sentenza n. 3360, è suscettibile di utilizzazione separata e, conseguentemente, un condomino può non allacciarsi al nuovo impianto di ricezione, senza compromettere o alterare il godimento del servizio da parte degli altri condomini che – nella delibera assembleare – a maggioranza si sono espressi favorevolmente all'installazione. Ecco perché, a questo caso concreto, si applica quanto previsto dall'art. 1121 del c.c., secondo cui quando l'adunanza disponga un'innovazione gravosa, o non necessaria rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e che "consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa".
La volontà di non partecipare alla spesa iniziale per l'installazione dell'antenna centralizzata andrà preferibilmente comunicata, in modo chiaro e inequivocabile, in sede di assemblea condominiale, in modo da far mettere a verbale l'opposizione al pagamento della propria quota. In mancanza di comunicazione nella riunione dei proprietari, sarà essenziale spedire una raccomandata o una PEC all'amministratore, mettendo nero su bianco la propria volontà e fugando, così, ogni dubbio in merito al proprio no alla partecipazione agli esborsi per la realizzazione e posa in opera.
Inoltre, c'è un altro aspetto molto importante da considerare. Il fatto che il condomino si sia "distaccato" non significa che egli non divenga comproprietario del nuovo impianto, parte comune dell'edificio. Conseguentemente, oltre a potersi allacciare in un secondo tempo – pagando la propria quota originariamente non versata – sarà pur tenuto, sempre per la propria quota, a contribuire economicamente alle spese attinenti alla conservazione, manutenzione e sicurezza del bene comune (Cass. 5974/2004).
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