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Condominio, ora puoi modificare il colore degli infissi senza violare il decoro architettonico: ecco la nuova sentenza

Pubblicato il: 03/08/2025

Il decoro architettonico è un concetto giuridico che fa riferimento all'armonia estetica dell'edificio, così come si presenta all'esterno (facciate, balconi, infissi, ecc.). Non riguarda prettamente gli aspetti artistici, ma soprattutto l'aspetto visivo complessivo dell'immobile, il quale deve essere uniforme e non disordinato. Per la Suprema Corte (Cass. 18928/2020), questo concetto è da intendersi come l'insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che conferiscono identità al fabbricato. Inoltre, qualsiasi intervento che alteri l'aspetto esteriore dell'edificio, compromettendone l'armonia visiva, può costituire una lesione del decoro architettonico.

Il mutamento del colore degli infissi può violarlo e – talvolta – può comportare l'obbligo di ripristino, a spese del proprietario che ha eseguito la modifica. Tuttavia, nella recente sentenza del tribunale di Lecce – la n. 3263 del 30 giugno scorso – il giudice ha chiarito a quali condizioni la sostituzione degli infissi può, invece, ritenersi conforme alla legge, pur in mancanza di uniformità cromatica e – quindi – di aderenza evidente al concetto di decoro.

Nel caso concreto giunto all'attenzione del giudice pugliese, un condomino, di sua iniziativa, aveva sostituito gli infissi della sua unità immobiliare, modificandone il colore rispetto a quello originario (da marrone a bianco). Ne erano seguite le lamentele degli abitanti del palazzo, che affermarono la lesione del decoro architettonico e la violazione di una specifica delibera assembleare. Inoltre, il condomino finito nel mirino degli altri residenti non aveva previamente informato l'amministratore, né aveva chiesto l'autorizzazione dell'assemblea, onde evitare rischi di disputa legale.

In linea generale, qualora si arrivi alla causa in tribunale, sarà compito del giudice – di volta in volta – valutare se il cambiamento incida in modo evidente e negativo sull'armonia estetica dell'edificio. Di riferimento saranno, in particolare, l'art. 1120 del c.c. e l'art. 1122 del c.c. in tema di innovazioni e opere su parti di proprietà o uso individuale. Per legge, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni, oppure determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.

In giudizio, il condominio aveva chiesto la cessazione della turbativa e la rimozione degli infissi, ritenuti non conformi e incompatibili con il concetto di decoro. Controparte oppose, però, l'argomento per cui gli infissi erano beni di sua proprietà esclusiva e, al contempo, affermò che il regolamento condominiale del caseggiato non disponeva in merito a colore o tonalità degli stessi. Conseguentemente, una delibera dell'adunanza assembleare non poteva vincolare la scelta cromatica del singolo condomino.

Ebbene, per il giudice pugliese – sulla scorta della ricostruzione dei fatti di causa e in base all'effettivo stato dei luoghi – il condomino che aveva installato i nuovi infissi non aveva leso il decoro architettonico. Appoggiandosi a un orientamento giurisprudenziale consolidato (ad es. Cass. 14992/2012 o Cass. 18350/2013), la motivazione di tale esclusione di responsabilità risiedeva nel fatto per cui l'aspetto della facciata risultava già alterato da anteriori opere, effettuate da altri condomini (ad esempio condizionatori posti in posizioni differenti e senza un preciso ordine, oppure tende da sole molto visibili). Contro di esse, peraltro, nessuno si era opposto.

Conseguentemente, se l'armonia cromatica era già stata stravolta – scrive il giudice – l'intervento da cui era sorta la disputa non aveva inciso in modo significativo sul decoro architettonico, già in precedenza compromesso. In altre parole, se le alterazioni erano già state tollerate in passato, il condominio non poteva pretendere da un singolo il rispetto delle regole di un decoro ormai deteriorato.


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