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Condominio, ora se tagli senza permesso le piante del vicino che sconfinano rischi un risarcimento salato: la sentenza

Pubblicato il: 31/07/2025

Se è vero che la pianta del vicino di casa può disturbare per le radici invasive, la vista ostacolata, i rami sporgenti, la caduta di foglie o le allergie, è altrettanto vero che non è possibile farsi "giustizia da soli", tagliando "clandestinamente" le siepi del confinante. Lo ha ribadito il tribunale di Imperia con una recentissima sentenza, la n. 272 di quest'anno. In essa il giudice ha spiegato che, oltre a essere vietato dalla legge, questo comportamento obbliga a risarcire i danni, secondo un particolare meccanismo che considera il valore ornamentale delle piante.

Il magistrato ha deciso di infliggere la condanna al risarcimento, in quanto – in corso di causa – sono emersi i fatti da cui è scaturita la detta responsabilità: una società, proprietaria dell'immobile confinante, e il suo legale rappresentante avevano gravemente danneggiato sia la recinzione di protezione, che alcune piante di alto valore ornamentale e affettivo, presenti nel giardino di una residente in condominio. In gioco, secondo la donna, vi era la violazione dell'art. 2043 del c.c., sulla responsabilità extra-contrattuale e il risarcimento per fatto illecito. Secondo questa disposizione, qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

A nulla erano valse le difese dei convenuti, secondo cui l'intervento di rimozione delle piante della vicina, che avevano ormai "invaso" il terreno della società, era da giustificarsi per la negligenza della proprietaria in merito alle operazioni di manutenzione e potatura. A confermare la tesi della donna danneggiata c'erano le fotografie che evidenziavano visivamente lo stato dei luoghi, la prova documentale dell'effettivo taglio delle piante e, soprattutto, le ammissioni di società e legale rappresentante, i quali avevano chiarito di aver in precedenza incaricato alcuni giardinieri per le operazioni di rimozione, senza però aver avvisato preventivamente la proprietaria e averne ottenuto il via libera.

In particolare, il risarcimento danni per violazione del verde altrui è stato stabilito secondo il "metodo svizzero", una procedura estimativa che considera il valore estetico e ornamentale della siepe e rende possibile una precisa monetizzazione del danno causato – ad esempio – da una potatura errata, da uno scavo, da un urto meccanico, da un'intossicazione chimica e ogni altro danneggiamento subito dalla pianta. Secondo l'appena citato metodo, i parametri rilevanti per la valutazione economica di quest'ultima sono la sua dimensione, l'ubicazione e lo stato sanitario e vegetativo. La creazione di questo procedimento, utile a stabilire anche i costi per il ripristino, si deve agli agronomi svizzeri che, negli anni '60 del secolo scorso, introdussero un metodo estimativo che poi si è diffuso anche fuori dai confini elvetici.

Oltre alla ulteriore condanna al pagamento delle spese per il ripristino, il giudice ligure ha altresì precisato che, in caso di violazione dei diritti per "invasione" della proprietà da parte del verde altrui, la soluzione non è farsi giustizia da soli, in modo arbitrario e in contrasto con la legge, ma rivolgersi all'amministratore del condominio o al giudice civile. In questo caso, il fine non giustifica i mezzi e il rimedio "fai da te" si rivela un pesante boomerang, perché non rispetta quanto previsto dalle norme civilistiche e, in particolare, dall'art. 896 del c.c., secondo cui il proprietario ha diritto di richiedere il taglio dei rami degli alberi del vicino che si estendono sulla sua proprietà e di tagliare autonomamente le radici che invadono il suo terreno.

Se il proprietario della pianta si oppone, il condomino danneggiato può diffidare il vicino e, in ipotesi di persistente inerzia, è possibile agire in tribunale affinché il giudice obblighi il vicino al taglio dei rami che si protendono nell'altrui proprietà o autorizzi il richiedente all'operazione, ma a spese della parte inadempiente.

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