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Condominio, paghi l’acqua ripartita secondo il regolamento anche se ti installi un contatore autonomo: nuova sentenza

Pubblicato il: 01/09/2025

Un condòmino installa un contatore dell’acqua nel proprio appartamento, pensando di poter finalmente pagare solo per ciò che consuma. È un gesto virtuoso, rispettoso delle normative ambientali e del risparmio idrico. Tuttavia, la realtà legale spesso frena queste buone intenzioni. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 2165 del 16 luglio 2025, ha chiarito che, se il regolamento condominiale contrattuale prevede già un criterio di riparto (ad esempio, in base al numero di persone o ai millesimi), questo rimane valido fino a quando tutte le unità abitative non installano il contatore individuale.
In altre parole, un’azione singola non può ribaltare un accordo collettivo. Questa decisione conferma che nel condominio la logica è collettiva, e ogni modifica richiede l’unanimità dei condòmini o l’omogeneità degli strumenti di misurazione.
Il conflitto tra legge e regolamento condominiale
La confusione nasce dallo scontro tra due fonti normative. Da un lato c’è l’art. 146 del codice ambiente (d.lgs. 152/2006), che impone l’installazione dei contatori per incentivare il risparmio idrico e calcolare la spesa in base al consumo reale. Questo porta a pensare che ogni condomino possa decidere autonomamente di pagare “solo per sé”. Dall’altro lato, però, c’è il regolamento condominiale contrattuale, che rappresenta un vero contratto tra tutti i proprietari. Può prevedere criteri diversi come la ripartizione in base al numero di persone, ai millesimi o a combinazioni di entrambi.
Il conflitto esplode quando solo alcuni installano il contatore: la legge pubblicistica suggerisce il consumo reale, ma il contratto privato impone ancora regole vincolanti fino al consenso unanime. Questo equilibrio tra diritto pubblico e accordo privato è ciò che la sentenza ha confermato con forza.
Perché la Corte d’Appello ha dato ragione al condominio
Secondo i giudici, l’iniziativa di un singolo non può sostituire la volontà collettiva espressa nel regolamento contrattuale. Il contatore individuale, se installato solo in alcune unità, non modifica le regole: il criterio convenzionale rimane valido. Questo principio tutela la stabilità del condominio e previene conflitti tra condomini. Se ognuno potesse decidere di pagare secondo i propri consumi senza accordo comune, si creerebbe un caos nella gestione delle spese comuni.
La sentenza ribadisce quindi che, anche se l’installazione del contatore è lodevole e conforme alla legge, non ha forza sufficiente per cambiare unilateralmente il criterio di riparto, che resta valido fino a quando non viene modificato da tutti o adottato uniformemente.
Come cambiare le regole e passare al riparto per consumo effettivo
Ci sono due strade possibili per il condominio che vuole passare al criterio basato sul consumo reale. La prima e più sicura è dotare tutte le unità di contatori individuali funzionanti. Solo in questa situazione la legge sul risparmio idrico diventa pienamente applicabile, e il riparto basato sul consumo reale può sostituire quello precedente.
La seconda strada è modificare il regolamento condominiale contrattuale: serve una delibera specifica approvata all’unanimità dai proprietari. Senza questi passaggi, anche chi ha il contatore deve continuare a pagare secondo il criterio vecchio, tipicamente in base al numero di persone o ai millesimi.
Se, invece, il condominio non ha contatori né regole precise, si applica il criterio residuale della legge: la spesa si divide secondo i millesimi di proprietà, perché il servizio idrico è considerato un obbligo legato all’immobile stesso, non solo all’effettivo consumo.


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