Written by 9:40 am Views: [tptn_views]

Condominio, se i lavori di ristrutturazione causano vibrazioni, paghi i danni al tuo vicino: nuova sentenza

Pubblicato il: 10/08/2025

In generale, i lavori di ristrutturazione in condominio sono interventi edili effettuati dal proprietario di un'unità abitativa all'interno del proprio appartamento o delle sue pertinenze (ad esempio cantina o box), allo scopo di rinnovare, modificare o migliorare lo stato dell'immobile. Si tratta di opere private, ma che – per la loro natura – possono disturbare e avere un impatto diretto o indiretto sulla vita degli altri condomini, specialmente in termini di rumore, vibrazioni, polvere, presenza di operai o materiali nei vani comuni. Si pensi, ad esempio, ai lavori di ristrutturazione come la demolizione di pareti o tramezzi interni, la rimozione o il rifacimento di pavimenti e rivestimenti, l'installazione o sostituzione di impianti e l'utilizzo di trapani, smerigliatrici o martelli pneumatici: ebbene, talvolta il proprietario dell'abitazione, in cui si svolgono le attività, può essere chiamato a rispondere e risarcire i danni prodotti dalle vibrazioni degli strumenti utilizzati.

Crepe nei muri o nei soffitti, distacchi di intonaco o piastrelle, lesioni alle tubature, cedimenti localizzati, danni a infissi e serramenti o disallineamento di porte e finestre sono tutti esempi pratici delle possibili conseguenze pregiudizievoli di rumorosi e invasivi lavori di ristrutturazione. Le vibrazioni, infatti, sono potenzialmente in grado di lesionare gli immobili adiacenti.
Ma attenzione: come ha specificato il Tribunale di Roma nella sentenza n. 9702 di poche settimane fa, è necessario provare il rapporto di collegamento causale tra dette opere del committente e i danni materiali, subiti dal vicino. E, in presenza di danni comprovati e causalmente dovuti alle opere in contestazione, non può che scaturirne la responsabilità del committente, insieme all'azione risarcitoria del vicino danneggiato.

Nel caso concreto da cui è originata la decisione del giudice capitolino, un condomino aveva fatto causa al vicino del piano di sopra, ritenendolo responsabile delle lesioni alle pareti e alle finestre, susseguenti alle vibrazioni prodotte dagli strumenti usati dagli operai edili per i lavori di ristrutturazione. Il Tribunale di Roma è giunto alla sentenza dopo un articolato procedimento, l'audizione di testimoni e la predisposizione di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per verificare l'effettiva sussistenza del nesso di causalità.

E proprio la CTU ha sciolto ogni dubbio e stabilito che le lesioni, subite dall'appartamento del vicino del piano inferiore a quello in cui si erano svolti i lavori, erano state effettivamente provocate dalle forti vibrazioni. Si configurava, quindi, un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 del c.c. sulla responsabilità extracontrattuale, con il conseguente obbligo di risarcimento. In casi come questo, la CTU si rivela particolarmente utile perché verifica l'origine dei danni e chiarisce se questi ultimi sono dovuti a cause diverse dai lavori di ristrutturazione (ad esempio vetustà dell'immobile, difetti preesistenti ecc.). Al contempo, tale consulenza accerta se i lavori sono stati eseguiti in modo negligente, senza adeguati accorgimenti tecnici o con l'impiego di macchinari che generano eccessive vibrazioni.

Ebbene, la suddetta sentenza n. 9702, focalizzandosi sull'individuazione della somma da risarcire, ha ritenuto che il condomino citato in giudizio fosse stato non sufficientemente avveduto e, anzi, negligente, non avendo adottato le opportune contromisure (come l'uso di strumenti a bassa vibrazione e tecniche a secco ove possibile, evitamento di demolizioni massive non necessarie ecc.) per evitare i danni all'immobile del vicino del piano inferiore. Il Tribunale di Roma ha così concluso per la condanna al risarcimento danni.


Vai alla Fonte [mc4wp_form id="5878"]
Close