Pubblicato il: 10/08/2025
Crepe nei muri o nei soffitti, distacchi di intonaco o piastrelle, lesioni alle tubature, cedimenti localizzati, danni a infissi e serramenti o disallineamento di porte e finestre sono tutti esempi pratici delle possibili conseguenze pregiudizievoli di rumorosi e invasivi lavori di ristrutturazione. Le vibrazioni, infatti, sono potenzialmente in grado di lesionare gli immobili adiacenti.
Ma attenzione: come ha specificato il Tribunale di Roma nella sentenza n. 9702 di poche settimane fa, è necessario provare il rapporto di collegamento causale tra dette opere del committente e i danni materiali, subiti dal vicino. E, in presenza di danni comprovati e causalmente dovuti alle opere in contestazione, non può che scaturirne la responsabilità del committente, insieme all'azione risarcitoria del vicino danneggiato.
Nel caso concreto da cui è originata la decisione del giudice capitolino, un condomino aveva fatto causa al vicino del piano di sopra, ritenendolo responsabile delle lesioni alle pareti e alle finestre, susseguenti alle vibrazioni prodotte dagli strumenti usati dagli operai edili per i lavori di ristrutturazione. Il Tribunale di Roma è giunto alla sentenza dopo un articolato procedimento, l'audizione di testimoni e la predisposizione di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per verificare l'effettiva sussistenza del nesso di causalità.
E proprio la CTU ha sciolto ogni dubbio e stabilito che le lesioni, subite dall'appartamento del vicino del piano inferiore a quello in cui si erano svolti i lavori, erano state effettivamente provocate dalle forti vibrazioni. Si configurava, quindi, un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 del c.c. sulla responsabilità extracontrattuale, con il conseguente obbligo di risarcimento. In casi come questo, la CTU si rivela particolarmente utile perché verifica l'origine dei danni e chiarisce se questi ultimi sono dovuti a cause diverse dai lavori di ristrutturazione (ad esempio vetustà dell'immobile, difetti preesistenti ecc.). Al contempo, tale consulenza accerta se i lavori sono stati eseguiti in modo negligente, senza adeguati accorgimenti tecnici o con l'impiego di macchinari che generano eccessive vibrazioni.
Ebbene, la suddetta sentenza n. 9702, focalizzandosi sull'individuazione della somma da risarcire, ha ritenuto che il condomino citato in giudizio fosse stato non sufficientemente avveduto e, anzi, negligente, non avendo adottato le opportune contromisure (come l'uso di strumenti a bassa vibrazione e tecniche a secco ove possibile, evitamento di demolizioni massive non necessarie ecc.) per evitare i danni all'immobile del vicino del piano inferiore. Il Tribunale di Roma ha così concluso per la condanna al risarcimento danni.
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