Pubblicato il: 26/11/2024
In che modo deve comportarsi il singolo condomino? Ci sono regole specifiche o divieti in tema di addobbi natalizi? Può esservi l'obbligo di non metterli in corrispondenza di balconi, logge o verande? Ebbene, se è vero che – a livello nazionale – non c'è alcuna legge ad hoc, che fornisca la risposte puntuali a tali quesiti, è altrettanto vero che alcuni riferimenti normativi, di certo, non mancano.
L'art. 1122 del c.c. include alcune importanti prescrizioni per chi intende mettere gli addobbi sul balcone. In esso si trova infatti scritto che, nella propria unità immobiliare, il condomino non può compiere opere che:
- rechino danno alle parti comuni;
- determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico del palazzo.
Ma – a ben vedere – sono i regolamenti comunali i provvedimenti che, territorialmente e dettagliatamente, possono circoscrivere o limitare la portata dell'iniziativa del singolo cittadino in merito agli addobbi per le feste. Integrando le leggi statali e regionali, essi costituiscono atti normativi emanati dall'ente locale, per disciplinare specifici aspetti della vita collettiva e del funzionamento dell'ente stesso nel suo territorio.
Ebbene, in linea generale, il regolamento di un Comune potenzialmente contiene limitazioni e divieti per salvaguardare il decoro urbano, ossia per garantire un'armonia estetica nel contesto cittadino. Ad esempio, nel testo potrebbero essere previsti divieti di usare luci troppo luminose o invasive, oppure di inserire decorazioni tali da deturpare l'aspetto della facciata del palazzo. Per tutelare la quiete pubblica – ed evitare, quindi, situazioni di disturbo – tali atti potrebbero altresì prevedere divieti di luci intermittenti troppo intense, o di musica natalizia riprodotta ad alto volume. Tra le norme vi sarebbero quindi anche quelle che indicano il tetto di decibel, il tipo di luci utilizzabili (ad esempio a bassa intensità o con tonalità specifiche), gli orari di accensione e spegnimento e il loro posizionamento, ad evitare che puntino direttamente verso altre abitazioni o strade (e ciò peraltro in conformità all'art. 23 del Codice della strada).
Non solo. Ulteriori divieti, contenuti nei regolamenti, potrebbero invece applicarsi – specificamente – ai centri storici e agli edifici monumentali o comunque gravati da vincoli archeologici, architettonici o paesaggistici. Per questa via, l'ente locale mira a proteggere il valore estetico e il patrimonio storico-culturale di specifiche aree urbane.
Per reprimere possibili danni alla salute o alle cose, nei regolamenti comunali potrebbero anche essere incluse disposizioni indicanti il numero massimo di dispositivi elettrici collegabili sulla stessa linea, l'obbligo di utilizzare luci e cavi certificati CE – resistenti all’acqua e progettati per uso esterno – o, ancora, il divieto di sovraccaricare le prese elettriche oppure di usare prolunghe non idonee per esterni.
Al contempo, questi testi normativi potrebbero anche espressamente prevedere il divieto di appendere decorazioni e addobbi natalizi, che sporgano oltre una certa distanza dal balcone, a prevenire il rischio di caduta su pedoni o veicoli sottostanti.
Prima di apporre addobbi natalizi è perciò sempre preferibile consultare il proprio regolamento comunale, in modo da agire nel pieno rispetto delle prescrizioni eventualmente previste a livello locale. Una violazione, infatti, potrebbe esporre il condomino al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria o anche a responsabilità penale (qualora, ad esempio, dall'addobbo scaturisca una lesione a una o più persone).
Senza dimenticare, infine, quanto previsto in proposito dal regolamento condominiale applicato al palazzo, perché anche questo testo potrebbe disporre in merito, disciplinando e limitando la possibilità di addobbo per le festività (con possibile multa per i trasgressori).
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