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Congedo straordinario, assistenza anche ai conviventi di fatto disabili: la Corte Costituzionale potrebbe cambiare tutto

Pubblicato il: 31/12/2024

Con la pronuncia n. 30785, emessa il 2 dicembre 2024, la Corte di Cassazione si è confrontata con una questione di grande rilevanza legale e sociale, ossia l’interpretazione del comma 5 dell’art. 42 D.lgs. n. 151/2001, relativo al congedo straordinario per chi assiste familiari affetti da grave disabilità.
Questo articolo, nella sua formulazione antecedente alla riforma prevista dal D.Lgs. n. 105/2022, delineava un numerus clausus di beneficiari, che comprendeva solo coniugi, figli, genitori e fratelli conviventi, escludendo esplicitamente i conviventi di fatto. La modifica normativa del 2022 ha ampliato l’ambito di applicazione del diritto, includendo anche i conviventi more uxorio, ma la questione sottoposta alla Cassazione riguardava un caso avvenuto prima dell’avvento di tale riforma.

Nel caso esaminato, un uomo aveva richiesto un congedo straordinario per assistere la propria compagna, affetta da grave disabilità, durante un periodo di convivenza non formalizzato dal vincolo del matrimonio. L'INPS aveva inizialmente respinto la richiesta, sostenendo che il diritto al congedo potesse essere riconosciuto solo in presenza di un legame matrimoniale. Il richiedente ricorreva dinanzi all’autorità giudiziaria, al fine di vedersi riconosciuto il congedo straordinario per il periodo compreso tra il 27 luglio e il 30 novembre 2020 (come tale, antecedente alla citata riforma del 2022 che ha ampliato l’ambito applicativo dell’art. 42, comma 5 anche ai conviventi more uxorio).
Il Tribunale di primo grado e la successiva sentenza della Corte d’Appello di Milano accoglievano l'istanza del Robbiano, riconoscendo il diritto al congedo anche per il periodo di convivenza non formalizzata dal matrimonio. In particolare, la Corte d’Appello interpretava l’art. 42, comma 5 in chiave evolutiva, conformemente alla modifica normativa del 2022 e all’orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale.
L'INPS impugnava tale decisione in Cassazione, contestando l’interpretazione offerta dalla Corte d’Appello, in quanto in contrasto con la normativa vigente al momento dei fatti.

Nell’ordinanza interlocutoria n. 30785/2024, la Corte di Cassazione ha rilevato la fondatezza delle obiezioni sollevate dall’INPS e ha, quindi, rimesso la questione alla Corte Costituzionale. In particolare, la Cassazione ha evidenziato come il testo normativo, nella sua formulazione precedente alla riforma, individuasse un numero chiuso di beneficiari, escludendo i conviventi more uxorio. La Corte ha escluso la possibilità di interpretare la norma in modo evolutivo o in linea con i principi costituzionali, nonostante l’intervento normativo del 2022.
La Corte ha argomentato che l'art. 42, comma 5, nella sua formulazione precedente, non riconosce adeguatamente i diritti derivanti dalla convivenza di fatto, la quale è intesa come una comunità affettiva e di sostegno in cui si sviluppano diritti inviolabili e la personalità degli individui. Tale esclusione comprometterebbe, in modo irragionevole, il diritto alla salute psicofisica delle persone con disabilità gravi, limitando l'accesso all'assistenza all'interno del proprio nucleo affettivo e subordinandolo esclusivamente al vincolo matrimoniale, violando così i principi costituzionali sanciti dagli art. 2, 3 e 32 della Costituzione.

In particolare, la Corte ha evidenziato che “il diritto inviolabile alla salute del disabile grave nella sua dimensione piena – anche relazionale – non può essere obliterato ove custodito e protetto in seno alla famiglia di fatto”. Inoltre, è stato richiamato il ruolo cruciale della famiglia nella gestione delle necessità dei disabili, evidenziando che escludere i conviventi more uxorio dalla possibilità di prendersi cura dei propri cari significherebbe discriminare quei caregiver che svolgono un ruolo fondamentale nell'assistenza, vanificando il principio di uguaglianza.

La Cassazione ha anche richiamato la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale riconosce che la nozione di “vita familiare” include sia la famiglia tradizionale – formata da coniugi – sia le famiglie moderne costituite da coppie conviventi, indipendentemente dal sesso dei partner. Tale giurisprudenza sottolinea l'importanza di garantire tutele a qualsiasi modello familiare. Secondo la Corte, è essenziale trovare un equilibrio tra la protezione dei vincoli matrimoniali e quella dei legami di fatto, per salvaguardare i soggetti più vulnerabili.
Infine, la Cassazione ha sottolineato che il diritto alla salute psicofisica, tutelato dall'art. 32 Cost., è un diritto inviolabile dell'individuo, che deve essere garantito sia come singolo sia all’interno delle formazioni sociali in cui si realizza la sua personalità, come stabilito dall'art. 2 Cost. La cura e l’assistenza ai disabili gravi sono strumenti essenziali per garantire il pieno sviluppo della personalità e una tutela effettiva della salute. L'ordinanza ha, quindi, sospeso il giudizio in attesa di un esame da parte della Corte Costituzionale.

In sintesi, la pronuncia della Cassazione non solo ha messo in luce le incongruenze normative relative al congedo straordinario, ma ha anche segnato un potenziale punto di svolta per il riconoscimento giuridico delle famiglie di fatto. La Corte Costituzionale sarà ora chiamata a verificare la conformità dell’art. 42, comma 5, ai principi di uguaglianza, tutela della salute e protezione delle formazioni sociali, con l'auspicio di garantire un accesso equo ai diritti per tutti i caregiver, indipendentemente dal vincolo matrimoniale, in un contesto che evolve verso una maggiore inclusione e un riconoscimento delle diverse forme di famiglia.


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