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Conto corrente, ecco come e quando puoi chiedere il rimborso delle commissioni nascoste applicate dalla banca

Pubblicato il: 03/06/2025

Non di rado i contratti sottoscritti con gli istituti di credito celano delle voci di spesa che, in sostanza, configurano per il cliente un aumento del costo ai fini della fruizione di servizi finanziari quali la gestione del conto corrente, l’emissione di carte di credito, la concessione di fidi.

È bene sapere che, prima di sottoscrivere qualsiasi accordo con un istituto bancario, occorre esaminare con attenzione ogni clausola contrattuale. Una lettura superficiale può, infatti, portare alla mancata consapevolezza di oneri aggiuntivi. Alcune clausole ricorrenti possono prevedere l’addebito di relative commissioni. Tra queste:

  • spese di gestione del conto (oneri periodici per la tenuta del conto corrente);
  • commissioni per operazioni (costi associati a specifiche transazioni, come bonifici, prelievi o pagamenti);
  • spese per servizi accessori (addebiti per servizi aggiuntivi, quali l’invio di estratti conto cartacei o l’utilizzo di carte di credito).
Ma la normativa cosa prevede?
Innanzitutto rileva l'art. 117 del Testo unico bancario, secondo cui le condizioni contrattuali, incluse le commissioni, devono essere pubblicizzate, ovvero rese chiare – per iscritto – nei contratti tra banca e cliente. Nell'ambito della formulazione del successivo art. 117 bis, s'impone che, rispetto ai contratti di apertura di credito:
  • sia prevista, quale unico onere a carico del cliente, una commissione comprensiva del tasso di interesse debitore sulle somme prelevate;
  • la commissione debba essere calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento;
  • l’ammontare della commissione, in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non possa superare lo 0,5 per cento (per trimestre) della somma messa a disposizione del cliente;
  • a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possano prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.

È sancita la nullità delle clausole che prevedano oneri diversi o non conformi rispetto a quanto appena riferito.

Per richiedere il rimborso di spese bancarie non dovute, è fondamentale seguire i seguenti passaggi:

1. Raccolta della documentazione
Il primo passo consiste nel raccogliere tutta la documentazione utile, come:

  • il contratto di finanziamento;
  • le ricevute di pagamento;
  • ogni comunicazione intercorsa con la banca.
È importante esaminare attentamente le clausole contrattuali relative a costi, spese iniziali e condizioni di estinzione anticipata, verificando la presenza di eventuali penali o restrizioni.

2. Verifica del diritto al rimborso
Se il finanziamento è stato estinto anticipatamente, il cliente potrebbe avere diritto al rimborso della parte proporzionale delle spese sostenute, riferite al periodo non goduto del prestito.
Ad esempio, in caso di estinzione a metà durata, si può reclamare il 50% delle spese iniziali, salva diversa indicazione contrattuale.

3. Richiesta scritta alla banca
La richiesta di rimborso deve essere formalizzata con una comunicazione scritta indirizzata alla banca, nella quale indicare:

  • i dati del finanziamento;
  • la data di estinzione anticipata;
  • l'importo richiesto.

Per tutelarsi, è consigliabile inviare la richiesta tramite raccomandata A/R o PEC, così da disporre di una prova certa dell’avvenuto invio.

4. Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Se la banca non risponde entro 30 giorni o respinge la richiesta, è possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, un organismo indipendente che offre una soluzione extragiudiziale, rapida ed economica. In caso di esito negativo anche presso l’ABF, si può valutare un’azione legale con l’assistenza di un avvocato specializzato in diritto bancario.


Entro quanto tempo si deve agire?

Il termine di prescrizione per chiedere il rimborso di addebiti bancari non dovuti è, in linea generale, di 10 anni (art. 2946 c.c.), a partire dalla data dell’addebito contestato.
Ma ci sono alcune eccezioni:

  • addebiti non autorizzati (es. prelievi o pagamenti errati); questi devono essere contestati entro 13 mesi dalla data dell’operazione;
  • commissioni su fidi bancari. Se gli addebiti sono stati effettuati entro il limite del fido concesso, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto; se, invece, l'addebito è avvenuto oltre il limite del fido (rimesse solutorie), la prescrizione parte dalla data di ciascun addebito.

Se il termine è prossimo alla scadenza, è possibile interromperlo inviando alla banca una diffida formale o intraprendendo un’azione legale. In tal modo, il termine si azzera e ricomincia a decorrere da capo, offrendo più tempo per far valere i propri diritti.


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