Pubblicato il: 01/09/2025
Ebbene, i giudici di piazza Cavour hanno concluso che la chiusura di un balcone con pergotenda, realizzando una vera e propria veranda, non costituisce un intervento di edilizia libera e, quindi, non può essere esentata da apposita autorizzazione comunale.
Con il varo del decreto Salva Casa, l'installazione di questi prodotti era stata qualificata dal legislatore come attività di edilizia libera, almeno in linea generale. Nel testo si legge, infatti, che non hanno bisogno di autorizzazione "le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, addossate o annesse agli immobili, la cui struttura principale sia costituita da tende o tende a pergola, anche se dotate di telo retrattile impermeabile e di strutture fisse di sostegno e purché non determinino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo o ingombro apparente disarmonici".
La magistratura ha però chiarito che la pergotenda, pur non essendo una chiusura muraria che trasformerebbe il balcone in una stanza, bensì una copertura leggera e mobile, può essere condizionata all'autorizzazione del relativo intervento di installazione. E, in questo caso, l'installazione non può essere agevolata dalle regole dell'edilizia libera, vigenti per la generalità di opere edili non eccessivamente "pesanti" e impattanti, per le quali non sono necessari né titoli abilitativi, né permessi e/o comunicazioni al Comune e specifiche pratiche edilizie (CILA, SCIA, ecc.).
Se il legislatore ha varato il Salva Casa nell'ottica di aprire all'edilizia libera (per cui oggi sono agevolati anche gli interventi per installare le vetrate panoramiche amovibili), la Cassazione ha compresso le nuove libertà dei privati cittadini, in contrasto al rischio di realizzare nuovi volumi in modo "mascherato". Le norme agevolative sulle pergotende – chiarisce la Corte – non valgono per quei manufatti che creano uno spazio chiuso, idoneo a determinare la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio. Perciò per la Corte un'attività di questo tipo, per le implicazioni che ha sul piano della sicurezza edilizia e della tutela urbanistica e paesaggistica, non può che essere sottoposta alla precondizione dell'autorizzazione.
Con la citata sentenza 29638/2025, la Suprema Corte ha così riletto e reinterpretato le norme del Salva Casa, restringendo il perimetro delle agevolazioni per i cittadini e ponendo una sorta di avvertimento: i privati che non si attivino per ottenere le autorizzazioni propedeutiche all'installazione della pergotenda rischiano di commettere un reato di abuso edilizio. Se, per creare una veranda, la pergotenda non è realizzata con un materiale retrattile e facilmente amovibile e, anzi, viene usata per chiudere uno spazio esterno in modo permanente e con alterazione dell'impatto visivo, non è un'opera di edilizia libera ma di trasformazione edilizia, che necessita in ogni caso dei permessi comunali.
Ecco perché, anche con il varo del decreto Salva Casa, i privati cittadini debbono fare molta attenzione agli obblighi vigenti in tema di mutamento di destinazione d'uso di uno spazio esterno: se non completano i passi burocratici, rischiano conseguenze penali.
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