Pubblicato il: 06/09/2025
Secondo l’art. 6 del d.P.R. n. 917/1986, il denaro ricevuto in dono non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va inserito nella dichiarazione dei redditi. Dunque, un regalo in denaro, per quanto generoso, non incide sul calcolo dell’IRPEF.
Tuttavia, se la somma donata è cospicua, la legge richiede che essa sia effettuata in forma di atto notarile, come tale soggetto a registrazione. In questo caso, sebbene la donazione non sarà soggetta ad IRPEF, essa sarà assoggettata all’imposta sulle donazioni, il cui ammontare varia a seconda di diversi fattori. In primis, in base al valore della donazione; in secondo luogo in base al grado di parentela tra donante e donatario. Vediamo come, nel dettaglio:
- per il coniuge, i genitori o i figli – ossia i parenti in linea retta – la donazione sarà soggetta a imposta solo se supera 1 milione di euro. Oltre tale importo, è richiesto il pagamento di un’imposta con aliquota del 4% sulla parte eccedente la franchigia. E così, ad esempio, se un genitore regala 1,5 milioni di euro al figlio, sarà necessario il pagamento del 4% sui 500 mila euro eccedenti il limite, a titolo di imposta;
- per le donazioni tra fratelli e sorelle, la franchigia è ridotta a 100.000 euro. Oltre tale importo, si pagherà un’imposta di donazione con aliquota al 6%;
- per le donazioni provenienti da parenti fino al quarto grado e affini in linea retta o collaterale – come suoceri o cugini – non c’è alcuna franchigia e l’imposta dovuta avrà un’aliquota del 6% sull’intera somma ricevuta in donazione;
- nelle donazioni provenienti da estranei o amici non vi è alcuna franchigia e l’aliquota è fissata all’8% sull’intero importo oggetto di donazione.
Per capire quando e se sia necessario effettuare la donazione in forma di atto notarile, sarà necessario definire quali donazioni siano considerate “di modico valore”. Ciò in quanto, affinché tali donazioni siano considerate valide, l’art. 783 c.c. prevede che non sia necessaria la stipula di un atto notarile.
La legge, tuttavia, non prevede dei requisiti precisi per poter definire una donazione come “di modico valore”. Sia il comma 2 del citato art. 783 c.c. che la Corte di Cassazione hanno provveduto a colmare tale vuoto. In particolare, la Cassazione ha statuito che, per stabilire l’entità di una donazione, sia necessario avere riguardo al patrimonio del donante: una donazione di 20.000 euro può essere modica per colui che dispone di un patrimonio milionario, ma ingente per chi ne abbia uno di 30.000 euro.
Anche per regali in denaro di importo modesto, è comunque e sempre consigliabile usare canali tracciabili, quali bonifico o assegno, e indicare una causale come “donazione” o “liberalità”. Così facendo, anche se il fisco chiedesse chiarimenti, si potrebbe agevolmente dimostrare che non si tratta di reddito, bensì di un regalo.
Naturalmente, qualora la donazione sia effettuata mediante il trasferimento di denaro contante, la legge impone di contenere l’importo entro il limite di 5.000,00 euro. Al di sopra di tale somma, infatti, è previsto l’obbligo di usare mezzi tracciabili.
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