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Detrazione spese mediche, spetta all’intestatario della fattura e non a chi la paga: ecco cosa fare per non sbagliare

Pubblicato il: 28/05/2025

Ogni anno, quando arriva il momento di compilare la dichiarazione dei redditi, le maggiori perplessità riguardano le spese sanitarie. Il dubbio più comune? Capire chi ha diritto alla detrazione fiscale quando la spesa medica è stata sostenuta da una persona diversa dal beneficiario della cura. Se, ad esempio, un figlio paga la visita specialistica del padre, può inserirla nel proprio 730? Oppure spetta al genitore detrarla, anche se non ha materialmente pagato?
Per rispondere a questa domanda – che riguarda migliaia di famiglie ogni anno – occorre fare chiarezza sulle regole previste dal fisco. Non basta, infatti, aver sostenuto economicamente la spesa: a contare è chi risulta intestatario del documento fiscale. Ed è qui che molti contribuenti rischiano di sbagliare.

Detrazioni fiscali sanitarie: quando spettano davvero
Le spese mediche danno diritto a una detrazione del 19% sulla parte eccedente i 129,11 euro annui. Questa agevolazione vale per visite mediche, analisi di laboratorio, farmaci, dispositivi sanitari e prestazioni specialistiche. Tuttavia, per poter essere inserita correttamente nella dichiarazione dei redditi, la spesa deve rispettare requisiti precisi, sia formali che sostanziali.
La detrazione spetta solo al contribuente a cui è intestata la fattura o lo scontrino parlante, indipendentemente da chi abbia effettuato materialmente il pagamento.

Un esempio concreto: genitore e figlio
Facciamo un esempio molto diffuso: un figlio convivente paga, con la propria carta di credito, una visita specialistica per il padre anziano. Il medico emette una fattura intestata al padre. In questo caso, la detrazione fiscale non può essere utilizzata dal figlio, nemmeno se è lui ad aver sostenuto economicamente la spesa. A beneficiare del bonus fiscale sarà solo il padre, perché è il suo nome a comparire sul documento fiscale.
Il principio è stato ribadito anche dall’Agenzia delle Entrate, ad esempio nella risposta all’Interpello n. 484 del 2020, dove si chiarisce che l’onere detraibile è riferibile esclusivamente al soggetto intestatario del documento che certifica la spesa.

Cosa succede se il familiare non è a carico?
Altro elemento da considerare è il rapporto fiscale tra i soggetti coinvolti. Se il familiare che ha sostenuto la spesa non è fiscalmente a carico del contribuente, non può portare in detrazione la spesa, anche se risulta a suo nome, salvo che si tratti di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. Viceversa, se il familiare è a carico (cioè ha un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, oppure 4.000 euro se ha meno di 24 anni), allora è possibile detrarre anche le spese sostenute in suo favore, purché intestate correttamente e tracciabili.

Spese in farmacia: occhio al codice fiscale!
Nel caso degli acquisti in farmacia, entra in gioco un’altra regola importante: la detrazione spetta al soggetto il cui codice fiscale è stato indicato al momento dell’emissione dello scontrino parlante e non a chi ha effettuato il pagamento.
Facciamo un esempio pratico: un nonno acquista dei medicinali per sé, ma al momento del pagamento fornisce il codice fiscale del nipote lavoratore. Anche se a pagare è stato il nonno, sarà il nipote a poter inserire quella spesa nella propria dichiarazione dei redditi, perché è a lui che lo scontrino è stato fiscalmente associato.
Questo aspetto è fondamentale per non perdere la detrazione e deve essere sempre verificato al momento dell’acquisto, specialmente per le spese fatte per conto di altri.

Pagamenti tracciabili: condizione necessaria per il bonus
Non va poi dimenticato un altro requisito essenziale per ottenere il beneficio fiscale: la tracciabilità del pagamento. Le spese sanitarie devono essere effettuate avvalendosi di strumenti elettronici (carta, bonifico, bancomat, app), a eccezione di quelle sostenute presso strutture pubbliche o private accreditate con il SSN, per le quali è ammesso anche il pagamento in contanti.
In ogni caso, se il pagamento è tracciabile e il documento è intestato correttamente, non ha rilevanza chi ha usato la carta di credito o chi ha effettuato il bonifico: il diritto alla detrazione resta a favore di chi risulta nel documento fiscale.


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